Art. 559 cp - Adulterio.

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. (1) Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. (2) La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (3) Il delitto è punibile a querela del marito. (4) (1) (2) La Corte Costituzionale con sentenza 19 dicembre 1968, n. 126, ha dichiarato incostituzionali il primo e secondo comma del presente articolo. (3) (4) La Corte Costituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo e quarto comma del presente articolo.




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