Art. 56 cp - Delitto tentato
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
Cassazione Penale 3707/1993: il tentativo presuppone il materiale rinvenimento delle cose impossessate
Il tentativo, nel reato previsto dall'art. 67 l. 1 giugno 1939 n. 1089 (impossessamento di cose di antichità e d'arte rinvenute fortuitamente o in seguito a ricerche), presuppone che le cose siano già state rinvenute e non può quindi ipotizzarsi prima del materiale rinvenimento delle stesse. Cassazione Penale, sentenza n. 3707 del 15 febbraio 1993.
Cassazione Penale 40058/2008: gli atti necessari per il tentativo sono esclusivamente quelli tipici
Nel delitto tentato gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; ne consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del tentativo punibile di omicidio in un caso in cui, essendo stato effettuato un sopralluogo presso l'abitazione della vittima designata ed essendo stato compiuto il furto di un'autovettura destinata ad essere utilizzata per il delitto, era stato rinvenuto un fucile a pompa con relativo munizionamento all'interno della predetta autovettura, parcheggiata nei pressi dell'abitazione di uno degli imputati). (Annulla senza rinvio, App. Milano, 1 ottobre 2007). Cassazione Penale, Sezione I, sentenza n. 40058 del 24 settembre 2008.