Art. 561 cp - Casi di non punibilità. Circostanza attenuante.

Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato. Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita. La Corte Costituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.




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