Art. 576 cp - Circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso (2): 1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; 2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; 3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies (3); 5.1. dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa (4); 5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio (5). È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61. (1) Rubrica così modificata dal n. 3) della lettera e) del comma 1 dell’art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo precedentemente in vigore era: “Circostanze aggravanti. Pena di morte.”. (2) Alinea così modificato dal n. 1) della lettera e) del comma 1 dell’art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: “Si applica la pena di morte se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:”. (3) Numero così sostituito prima dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e poi dal n. 2) della lettera e) del comma 1 dell’art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo in vigore prima della sostituzione era: “5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609- bis, 609-quater e 609-octies. (4) Numero aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Il testo precedente alle modifiche disposte dalla citata legge di conversione era: "5.1. dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis". (5) Numero aggiunto dalla lettera b-sexies) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.






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