Articolo 582 cp - Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi (1) a tre anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies, 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.
(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b) della legge 23 marzo 2016, n. 41.
Testi per l'approfondimento
Le lesioni personali, Raffaele Barra, Giuffrè, 2013
Consenso e dissenso informati nella prestazione medica, M. Nefeli Gribaudi, Giuffrè, 2012
I delitti contro la vita e l'incolumità individuale, Trattato di diritto penale Parte speciale, Cedam, Basile Fabio, 2015
Violenza in famiglia. Percorsi giurisprudenziali, Emilia A. Giordano e Mariella De Masellis, Giuffrè, 2011
Abuso e violenza in famiglia nel diritto civile internazionale e penale, Fierro Cenderelli Fabrizia, CEDAM, 2006
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Omicidio e lesioni colpose stradali tra Diritto, Processo e Medicina Legale
Nel 2016 l’Università Unicusano, specializzata nella formazione universitaria telematica, ha tenuto un master a distanza rivolto ai periti per coadiuvarli nella conduzione di indagini e nella gestione competente di tali situazioni. Basato su nozioni di diritto penale, il Master ha avuto una natura multidisciplinare, fornendo nozioni dal punto di vista delle scienze penalistiche integrate, del Diritto Penale sostanziale e processuale, di medicina legale e di Diritto Costituzionale. Il Master si è articolato in 7 moduli di studio sulla nuova normativa dell’omicidio e delle lesioni stradali.
In tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione.
Cassazione penale, sentenza n. 47589 del 22 novembre 2019.
Cassazione penale, sez. V, Sentenza 16/08/2019 n° 36143
Nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta.
Fattispecie relativa alla degenerazione di un acceso diverbio tra automobilisti, nella quale il giudice territoriale aveva omesso di valutare che l'imputato aveva aggredito con una mazza di baseball la persona offesa soltanto per difendere la moglie, dopo che questa, intervenuta per separare i litiganti, era stata colpita con dei pugni dall'avversario). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 14/11/2016)
Cassazione penale 46895/2019: Nelle lesioni per frode in danno all'assicurazione è escluso il consenso dell’avente diritto
Non può ritenersi operante la causa di non punibilità costituita dal consenso dell'avente diritto (art. 50 c. p.) nel caso di lesioni volontarie che la persona offesa abbia accettato di subire allo scopo di rendere possibile una frode in danno di un'impresa di assicurazione.
Cassazione penale 33492/2019: tirare i capelli non configura il delitto di lesioni personali
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Fattispecie relativa ad aggressione consistita in una "tirata di capelli", nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a dar conto del referto medico che riportava, quale conseguenza a carico della vittima, "dolore in regione occipitale guaribile in giorni due").
Cassazione penale 28891/2019: L’elemento soggettivo delle lesioni volontarie può essere il dolo eventuale
Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato, per avere bloccato e spinto fuori dalla propria abitazione un agente di polizia, continuando a tenerlo stretto anche mentre il coimputato, chiamato in aiuto, lo aveva, a sua volta, spinto, facendolo cadere a terra).
In tema di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art 61, n. 1, c.p., la futilità del motivo non è esclusa dall'appartenenza o dalla vicinanza dell'autore del reato a gruppi o comunità, quali le bande giovanili sudamericane, che riconoscono come valori positivi la violenza e l'uso della forza quale forma di affermazione della personalità individuale e di manifestazione dell'appartenenza al gruppo da esercitare per il solo fatto che la vittima sia o appaia militare in formazione contrapposta, dal momento che tali concezioni e modelli comportamentali offrono occasione per dare libero corso ad impulsi brutali e prevaricatori e si pongono in contrasto con i valori fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, che tutela in primo luogo la vita, la sicurezza e la libertà personale.
Cassazione penale 50496/2018: Divieto di un secondo giudizio per identità del fatto tra lesioni e reati concomitanti
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'individuazione del "medesimo fatto" ex art. 649 cod. proc. pen., richiede che si abbia riguardo al fatto storico, inteso in senso complessivo, in tutti i suoi elementi essenziali costituiti dalla condotta dell'imputato, dall'evento naturalistico e dal relativo nesso causale.
Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la violazione del principio del "ne bis in idem" con riguardo ad un procedimento per i reati di lesioni e minacce nei confronti dell'imputato già condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per i medesimi fatti storici, ricorrendo l'identità di tutti gli elementi costitutivi.
Corte costituzionale 236/2018: Reato di lesioni volontarie contro l'ascendente o il discendente
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 4, comma 1, lettera a), del D.L.vo n. 274 del 2000, nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall'art. 582, secondo comma, c.p., per fatti commessi contro l'ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell'art. 577 c.p. e gli altri soggetti elencati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo, come modificato dall'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).
Cassazione penale 22685/2017: Aggravante dello sfregio permanente
In tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità.
Cassazione penale 40826/2017: Delitto tentato di lesioni personali aggravato dall'uso delle armi
L'aggravante dell'uso delle armi è configurabile con riguardo al delitto di lesioni personali tentato, poichè l'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente delitto consumato deve essere verificato sulla base di una valutazione di compatibilità logico-giuridica, tenuto conto della tipologia dell'aggravante contestata che, nella specie, connota la pericolosità della condotta, a prescinde dal verificarsi dell'evento.
Cassazione penale 44986/2016: Il delitto di lesioni e quello di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento
Correttamente è ravvisato il reato di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento e non il più grave reato di omicidio preterintenzionale qualora il decesso della vittima si sia verificato come conseguenza non voluta di rischiose pratiche sadomasochistiche poste in essere dall’agente ed alle quali la vittima stessa abbia liberamente e volontariamente acconsentito di essere sottoposta (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui la vittima era deceduta per soffocamento dovuto all’azione di un cappio che l’agente, con il suo consenso, le aveva applicato intorno al collo senza poi essere stato in grado, una volta manifestatisi i primi segni di difficoltà respiratoria, di intervenire efficacemente per eliminarle).
Cassazione penale 34977/2016: Il rischio consentito nelle esibizioni sportive non competitive
La causa di giustificazione non codificata del rischio consentito nell'attività sportiva non opera nell'ipotesi di lesioni personali cagionate nello svolgimento di una mera esibizione sportiva, trovandoci, in questo caso, di fronte ad una attività modellata sulla falsariga di una gara sportiva, ma, a differenza di quest'ultima, non disciplinata dalle regole stabilite dagli organismi di categoria, alla cui osservanza è ricondotta l'assenza di antigiuridicità del fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'operatività della scriminante in relazione alle lesioni provocate a seguito di uno scontro tra due natanti, nel corso di una esibizione non competitiva).
Cassazione penale 25936/2017: È reato scagliare un oggetto in un momento di nervosismo
La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la sentenza n. 25936 del 24 maggio 2017 si è pronunciata sul caso della madre che ha scagliato il telecomando sul volto del figlio provocandogli lesioni, ed ha sancito che lo stato emotivo di nervosismo e risentimento provato dal genitore nei confronti del figlio non vale ad escludere l’elemento psicologico del reato di lesioni personali e di maltrattamenti in famiglia poiché l’attenuante della provocazione richiede che l’agente abbia perso il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto eccezionale. Non può nemmeno escludersi il dolo qualora l’entità delle lesioni inferte testimoni che l’agente si trovava a minima distanza dalla persona offesa ed abbia impresso notevole forza nello scagliare l’oggetto.
Cassazione penale 16678/2015: Consenso prestato in base ad informazione non adeguata su rischi e terapie alternative
In tema di trattamento medico-chirurgico, qualora il chirurgo esegua un intervento da cui derivino lesioni gravi e permanenti al paziente, in presenza di un consenso prestato sulla base di un'informazione non adeguata a comprenderne il rischio (nella specie, le conseguenze invalidanti) ovvero a consentire la valutazione di scelte terapeutiche alternative), non è configurabile il reato doloso di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen., poiché la finalità curativa comunque perseguita dal medico deve ritenersi concettualmente incompatibile con la consapevole intenzione di provocare un'alterazione lesiva dell'integrità fisica della persona offesa. (In motivazione, la S.C. ha precisato che permane la possibilità di configurare il reato di lesioni colpose, qualora ne ricorrano i presupposti).
Cassazione penale 9559/2015: Lesioni personali volontarie e illecito sportivo
In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva che implichi l'uso della forza fisica e il contrasto anche duro tra avversari, l'area del rischio consentito è delimitata dal rispetto delle regole tecniche del gioco, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell'agente il cui comportamento può essere - pur nel travalicamento di quelle regole - la colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, la consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario approfittando della circostanza del gioco. (Fattispecie nella quale la S.C., escludendo la configurabilità di un'aggressione fisica per ragioni avulse dalla dinamica sportiva, ha ritenuto applicabile la scriminante del rischio consentito nella condotta del giocatore che, in un incontro di calcio di particolare rilevanza agonistica, durante un'azione volta a interrompere il contropiede della squadra avversaria, aveva colpito uno degli avversari con un calcio, causandogli una frattura, pur intendendo intervenire sulla palla).
Cassazione penale 4014/2016: Incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni
La lesione personale deve considerarsi grave se l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia.
Cassazione penale 32703/2014: Condotta realizzata allo scopo di costringere il pubblico ufficiale ad omettere un atto del suo ufficio
Quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all'inizio della sua esecuzione eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali in danno dell'interessato, si determina un concorso tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato-mezzo e reato-fine siano integrati dalla stessa condotta materiale.
Tribunale penale di Torino, 14 luglio 2014: Lesioni nei confronti di persona con orientamenti omosessuali sul luogo di lavoro
È penalmente responsabile per i reati di ingiuria, minaccia e lesioni personali, colui che, in un contesto lavorativo, offenda un collega, anche ponendo in essere comportamenti violenti ed aggressivi, tali da poterli definire “omofobi”, sulla base dell'orientamento sessuale della persona offesa.
Corte di appello penale di Lecce Sezione distaccata di Taranto 8 aprile 2014: La riduzione apprezzabile di funzionalità non deve essere per forza anatomica
Il concetto clinico di malattia, sotteso alla nozione di “lesione”, richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità alla quale può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento alle nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono “malattia” e, quindi, non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche alle quali non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità. (Fattispecie in cui, refertata la diagnosi di “eretismo psichico reattivo”, la Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato non abbia provocato un vero e proprio stato di shock, ma solo un semplice spavento, inidoneo ad essere ricondotto al concetto di lesione).
Cassazione penale 51056/2013: Elementi distintivi tra lesioni personali e tentato omicidio
In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il tentato omicidio per essere stata la vittima colpita da cinque coltellate di cui una all'addome).
Cassazione penale 21998/2012: Fattispecie di aggravante delle lesioni personali
Integra lo sfregio permanente (art. 582, 583, comma secondo, n. 4, cod. pen.) qualsiasi nocumento che senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso. Ne deriva che, se pure non ogni alterazione della fisionomia del viso costituisca sfregio, sono certamente tali le alterazioni che ne turbino l'armonia con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza: il tutto rapportato ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in questione nel distacco di parte del lobo di un orecchio, mediante morso).
Cassazione penale 3222/2012 Elemento soggettivo delle lesioni in tema di responsabilità medica
In tema di responsabilità del medico per intervento chirurgico effettuato da collaboratore privo della prescritta abilitazione ed in difetto di valido consenso informato, ai fini della individuazione degli elementi costitutivi del dolo indiretto assume rilievo sintomatico l'esito infausto, la lunghezza del trattamento, la dissimulazione della qualifica professionale con conseguente svolgimento di attività abusiva, la delicatezza e la invasività degli interventi praticati sul paziente nonché il difetto di un valido consenso informato da parte di quest'ultimo. (Fattispecie relativa alla responsabilità per lesioni dolose del medico responsabile di uno studio dentistico che aveva affidato il paziente a proprio collaboratore privo della necessaria abilitazione ed in difetto di valido consenso informato dello stesso paziente - non essendo provata la volontà di cagionare la malattia ed i postumi invalidanti poi verificatisi; la S.C. ha sottolineato che il dolo concerneva - non già l'attività del medico - ma quella abusiva del collaboratore, che non era medico e che, pertanto, elevava il rischio di complicazioni con potenziali e forse probabili effetti lesivi che il medico non poteva non rappresentarsi, nonché il fatto che l'aver taciuto al paziente che il collaboratore non era un medico può rappresentare un indizio della consapevolezza in capo all'agente che il paziente avrebbe potuto negare il proprio consenso ed essere indice dell'accettazione degli effetti lesivi dell'attività abusiva pur di conseguirne gli elevati vantaggi economici).
Cassazione penale SSUU 2437/2008: Trattamento chirurgico in assenza di consenso informato
Non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l'intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte dello stesso.
Collocazione sistematica delle lesioni personali
Il reato di lesioni personali è una fattispecie delittuosa che rientra tra i reati che offendono l’integrità fisica o psichica della persona.
Lesioni personali come reato di danno
Le lesioni personali corrispondono ad un reato di danno, che si realizza mediante la distruzione, diminuzione, o compressione del bene giuridico tutelato ovvero l’incolumità individuale. La Cassazione ha precisato che tale incolumità va intesa nel senso della salvaguardia dell’integrità psicofisica della persona e della tutela del bene “salute” costituzionalmente rilevante (Cass. n. 2437/2008). Indirettamente, è tutelato anche l’interesse dello Stato all’integrità psico-fisica dei consociati.
Il soggetto attivo è chiunque
Chiunque può essere soggetto attivo del reato di lesioni personali, che per tale motivo ha natura di reato comune. Non è infatti richiesta una specifica categoria di soggetti attivi, mentre è soggetto passivo unicamente la persona che ha subito la lesione.
Il concetto di malattia giuridicamente rilevante
Il reato viene ad esistenza nel momento in cui si realizza la lesione personale, essendo un reato di danno. Pertanto, il momento consumativo coincide con l’insorgenza della malattia nel corpo e nella mente. La malattia, per poter essere giuridicamente rilevante, deve essere intesa nel concetto clinico di lesione anatomica o di riduzione apprezzabile di funzionalità, in altri termini tutte quelle alterazioni funzionali o patologiche di funzioni dell'organismo.
A tale requisito deve combinarsi il fatto morboso in evoluzione che condurrà verso un esito fausto o infausto. Pertanto, anche qualora dalle lesioni derivi un’alterazione anatomica, ma ad essa non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità, non si potrà constatare il reato di lesioni (Cass. 15 ottobre 1998 - 19 gennaio 1999 n. 714).
Le lesioni personali rappresentano un reato d’evento a forma libera. Ciò significa che qualunque mezzo è idoneo a provocare una malattia giuridicamente rilevante, anche una condotta priva di violenza fisica, come ad esempio la privazione del cibo, l’esposizione alle intemperie o ad esalazioni tossiche, lo spruzzo di sostanze (spray) urticanti (Cass. n. 6371/2010).
Dolo generico o eventuale come elemento psicologico
Perché si abbia il reato di lesioni personali, è necessario che l’agente abbia colpito taluno con violenza fisica in modo cosciente e volontario, ossia è necessario il dolo generico. L’agente deve cioè essere consapevole che la propria azione potrà provocare danni fisici alla vittima. La giurisprudenza ritiene sufficiente anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la propria azione porterà conseguenze fisiche lesive alla vittima (Cass. n. 35075/2010).
Le varie aggravanti del reato di lesioni
L’articolo 582 c.p. prevede le lesioni lievi e lievissime. Quest’ultima fattispecie è prevista dal secondo comma come punibile a querela della persona offesa. Per le lesioni sono previste circostanze aggravanti specifiche all’art. 583 c.p. che contempla le lesioni personali (dolose) gravi e gravissime, alle quali è parametrato un inasprimento delle pene detentive e delle sanzioni pecuniarie in base alla guaribilità e al tempo di guarigione occorrente.
Ulteriore fattispecie aggravante speciale delle lesioni è contemplata dall’art. 585 c.p., per il quale la pena applicata è aumentata in presenza delle circostanze previste dall’art. 576 c.p. o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Alle lesioni personali in ambito sportivo può essere applicata la causa di giustificazione dell’avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 cod. pen.) purché avvengano nel contesto della pratica sportiva e non a gioco fermo, in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport (Cass. pen. 28 marzo 2017 n. 33275).
Le lesioni e le altre fattispecie affini
Spesso le lesioni personali sono accomunate al delitto di tentato omicidio, dal quale si distingue per il diverso atteggiamento psicologico dell'agente oltre che per la differente potenzialità dell'azione lesiva.
Le lesioni personali configurano un reato più grave che assorbe quello ex art. 189 Codice della Strada di omissione di soccorso in caso di incidente stradale, poiché vi è l’elemento psicologico del dolo che accompagna le lesioni, mentre l’omissione di soccorso può configurarsi come una conseguenza inevitabile del primo reato (Corte Appello Trento 10 febbraio 2017 n. 8).
L’art. 582 c.p. si riferisce alle lesioni personali “dolose”, mentre quelle colpose, dalle quali differisce per l’elemento psicologico dell’agente, sono disciplinate dal legislatore all’art. 590 c.p.
Quando alla lesione inflitta non corrisponda una malattia nel corpo o nella mente, ma una mera sensazione di dolore, la condotta dell’agente dovrà essere punita per il reato di percosse ex art. 581 c.p. e non già per quello di lesioni personali dolose.
Cronaca
Uno scherzo in piscina finisce con un’accusa di lesioni
Nel corso del 2019 si è svolto l’episodio che ha visto protagonisti tre amici sui trent’anni, due dei quali sono stati denunciati per lesioni personali colpose in concorso. La loro amica, una trentasettenne italiana, si trovava sul bordo di una piscina privata quando è stata sollevata di peso e nonostante le proteste lanciata in acqua. Un lancio maldestro che ha fatto precipitare la malcapitata a ridosso del bordo provocandole lesioni all’addome tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza.
Lesioni per il ciclista azzannato da due cani
Stava pedalando tranquillo in sella alla sua bicicletta quando è stato avvicinato da due cani di grossa taglia che non gli hanno lasciato scampo. Un ciclista di 46 anni originario di Sansepolcro se l’è vista davvero brutta durante un’uscita nelle zone della sua città lo scorso ottobre, ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per profonde ferite ai polpacci. Denunciato per lesioni colpose il proprietario dei molossi, un americano residente in Toscana abituato a lasciare liberi e incustoditi i suoi cani.
Troppi casi di coronavirus nella casa di cura: indagini per lesioni
Negli ultimi giorni di marzo 2020 si è registrata l’ennesima vittima di Coronavirus all’interno della Casa di riposo di Cingoli, nel maceratese. Troppe morti sospette hanno fatto scattare l’allarme della locale procura che ha segnalato il caso anche al consiglio dei ministri. Si tratta secondo le indagini di un focolaio virale non arginato, che ha portato al contagio 35 individui, tra personale e ospiti. I reati contestati sono omicidio colposo plurimo aggravato e lesioni colpose; tra le aggravanti, anche il mancato rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.
Provoca lesioni al suo amico con una “penna pistola”
Si ferisce alla mano sinistra e colpisce al torace un suo amico ventenne facendo esplodere accidentalmente un colpo dalla penna-pistola che stava maneggiando. È quanto è successo a Taranto nel mese di ottobre del 2019, ed è quanto ora al vaglio della procura pugliese che dovrà stabilire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. Lesioni colpose aggravate dall’uso di un’arma, il reato contestato al pregiudicato di 46 anni che aveva nascosto l’arma in auto, rinvenuta dalla polizia insieme ad altri proiettili inesplosi e a diversi grammi di marijuana.
Avvocato esasperato ferisce la controparte con una pistola
Da oltre quarant’anni conservava una pistola, senza mai averla usata. Forse voleva servirsene per minacciare l’uomo contro il quale da tempo aveva in corso una causa civile, ma è stato sufficiente ingranare la marcia dell’auto dove la controparte era appoggiata al finestrino, per travolgerla procurandogli lesioni alle dita. Ora l’avvocato è finito a processo con la doppia accusa di minaccia e lesioni personali colpose.
Convegni e Seminari
Omicidio e lesioni personali per violazione delle norme antinfortunistiche e d.lgs. n. 231/2001
Sabato 30 giugno 2018 presso l'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza di Ravenna si è tenuto il convegno aperto al pubblico ma accreditato per la formazione forense in materia di diritto penale, nell’ambito delle lesioni personali quale conseguenza dell’inosservanza di norme previste per la prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro. La normativa principale è il D. Lgs. 231/2001.
Omicidio e lesioni stradali: riflessioni sull’applicazione della legge 23 marzo 2016, n. 41
La Camera Penale di Roma nella mattinata del 6 aprile 2017 ha tenuto il convegno dal titolo “Omicidio e lesioni stradali: riflessioni sull’applicazione della legge 23 marzo 2016 n. 41” in collaborazione con Automobile Club Italia, per studiare a un anno di distanza dall’entrata in vigore della legge n. 41 del 26 marzo 2016, quali siano stati gli effetti analizzando le pronunce giurisprudenziali.
Omicidio stradale e lesioni personali gravi e gravissime a seguito di incidente stradale
Doppio scopo per il convegno organizzato nell’ambito della formazione continua forense, che ha fornito crediti agli avvocati e sensibilizzato ai miglioramenti di una circolazione stradale più incline al rispetto della normativa. Diversi avvocati del foro di Cremona, dirigenti della polizia locale e della Polizia stradale si sono avvicendati per discutere di prevenzione, tutor e controlli e conseguenze, in primis le lesioni personali.