Art. 588 cp - Rissa
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309.
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni.
La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
Leggi altri articoli in: Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 bis)