Art. 589 bis cp - Omicidio stradale o nautico

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni. 

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.



Obbligo di indossare cinture di sicurezza – omicidio colposo

Il conducente di un veicolo ha l'obbligo di assicurarsi che tutti i passeggeri indossino le cinture di sicurezza, a pena di rispondere di omicidio colposo in caso di decesso di un passeggero che non le indossava, indipendentemente dalla presenza o assenza di sistemi acustici che segnalino il mancato utilizzo delle cinture.

Cass. pen., Sez. IV, 05/11/2024, n. 46566


Il rispetto del limite di velocità non esclude la responsabilità - Corte di cassazione penale 3911/2021

In tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità per omicidio colposo, ai danni di un pedone, del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso, attese le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la ridotta visibilità, di tenere una condotta di guida tale da potergli consentire di avvistare per tempo il pedone ed arrestare il mezzo.

Cassazione penale sentenza n. 3911 del 2 febbraio 2021


Velocità della vettura ed omicidio del pedone

Ai fini dell'accertamento della colpa in un incidente stradale, il giudice deve valutare se la velocità tenuta dal conducente avrebbe consentito di avvistare e reagire tempestivamente ad eventuali ostacoli prevedibili sulla carreggiata, considerando che il superamento del limite di velocità stabilito può costituire una violazione di regola cautelare tale da incorrere nella responsabilità per l'evento dannoso.

Cass. pen., Sez. IV, 07/11/2024, n. 42952


Superamento limite velocità non comporta sempre Omicidio Stradale

In tema di reato di omicidio stradale, aggravato a norma dell'art. 589-bis, comma 5, n. 1, c.p., il riferimento ai 70 km/h opera alla stregua di una clausola non di "apertura" bensì di "chiusura" del precetto introducente la circostanza aggravante. Ne consegue che i due elementi condizionanti l'operatività dell'aggravante, entrambi legati alla velocità, devono essere intesi in termini cumulativi e non alternativi: la velocità, per poter ritenersi integrata l'aggravante, deve necessariamente essere sia pari o superiore al doppio di quella consentita sia non inferiore a 70 km/h.

Cass. pen., Sez. IV, 11/01/2024, n. 7410


Ucciso Pedone mentre attraversa la strada

In tema di reati stradali, ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato si richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato.

Caso in cui è stato rigettato il ricorso dell’imputato condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato previsto dall'art. 589 c.p. perchè alla guida del proprio veicolo per colpa generica e specifica a causa della violazione dell' art. 141 C.d.S., comma 2, cagionava la morte del pedone.

Cass. pen., Sez. IV, 04/10/2023, n. 47403


 La provocazione incide sul danno non patrimoniale

In tema di risarcimento del danno, l'elemento circostanziale della provocazione non ha incidenza sulla liquidazione del danno patrimoniale, non inserendosi nel rapporto causale vero e proprio tra il fatto reato che produce il danno e il suo autore, ma può assumere rilievo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di elemento direttamente incidente sulla concreta offensività del fatto.

Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 01/07/2022, n. 34032


 Morte conseguente a speronamento di uno scooter

La regola di esperienza costituita dal normale bagaglio di conoscenze dell’uomo medio è un criterio di giudizio sulla esistenza o meno del dolo dell’evento fa ritenere che si configura il delitto di omicidio volontario – e non quello di omicidio preterintenzionale – quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza (differenza di peso e di velocità - Mini a 70kmh contro Scooter fermo), dimostri la consapevole accettazione da parte dell’agente anche solo dell’eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo.

«le regole di esperienza, sulla base delle quali vengono giudicati i comportamenti umani e le conseguenze che esse cagionano, per quanto abbiano base presuntiva, rispettano anche il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio».

Il processo di formazione del dolo – conclude il collegio – «è tanto più rapido ed immediato quanto più il mezzo utilizzato dall’agente è univocamente idoneo a determinare la causazione dell’evento; è invece naturalisticamente più lento quando l’agente si serva di un mezzo atipico, come avviene nei casi della c.d. vendetta stradale, ovvero, dell’utilizzo di un’autovettura quale arma, atteso che il tamponamento non è, di per sé, associabile con immediatezza alla morte del soggetto tamponato.

Cassazione Penale, Sez. I, 15 settembre 2022 (ud. 1° luglio 2022), n. 34032


 

 



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