Omicidio Colposo Articolo 589 CP

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme (5) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (1) (2)

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni (3).

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. (4)

 

(1) La parola: “cinque” è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(2) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 102.

(3) Comma inserito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3. "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute". In vigore dal 15/02/2018.

(4) Le parole: “anni dodici” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(5) Comma modificato dall'art. 1, comma 3, lett. c) della legge 23 marzo 2016, n. 41.

 

 

Testi per l'approfondimento

Omicidio colposo, Volpe Gian Paolo, CEDAM, 2005

Omicidio colposo

Omicidio e lesioni colpose Percorsi giurisprudenziali, Giuliano Stefano Vittorini, Giuffrè editore, 2007

Omicidio e lesioni colpose

Colpa penale e civile La colpa medica dopo la l.8 marzo 2017, n.24 (legge Gelli - Bianco), Carlo Brusco, Giuffrè Editore, 2017

colpa penale e civile 9788814220524

I reati in materia di circolazione stradale, a cura di: Balzani Simone, Trinci Alessandro, CEDAM, 2016

I reati in materia di circolazione stradale 582259

La responsabilità medica Guida operativa alla riforma Gelli Bianco. Inquadramento, profili civili e penali, assicurazione, procedimento stragiudiziale e giudiziale, casistica, a cura di Todeschini Nicola, UTET, 2019

La responsabilita medica 582100

eBook - Responsabilità civile, penale e tutela previdenziale nell'emergenza sanitaria, Soluzioni operative e strumenti digitali, Palmieri Alessandro, Domenico Chindemi, Wolters Kluwer, 2020

eBook Responsabilita civile penale e tutela previdenziale nell emergenza sanitaria 730649

 

 

 

 

 

 

 

 Corsi per l'approfondimento

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Il master tratterà le principali questioni in tema di responsabilità medica e della struttura sanitaria pubblica e privata, alla luce della legge Gelli e dell’emergenza Covid 19 . L’evento si è tenuto nel 2020 ed era suddiviso in 3 moduli di 1 giornata e mezza ciascuno, dedicati in particolare alle questioni processuali e sostanziali inerenti le fattispecie di omicidio e lesioni colpose ricorrenti nell’ambito sanitario.



Appaltante deve verificare rischio crollo anche per il subappaltante

Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati in appalto e di coordinarsi con l'impresa subappaltatrice, assicurando la predisposizione di tutte le misure di sicurezza necessarie, compreso il corretto puntellamento delle strutture a rischio di crollo e l'analisi delle condizioni del terreno. La mancata attuazione di tali misure e la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008 configurano colpa specifica rilevante ai fini della configurazione del reato di omicidio colposo.

Cass. pen., Sez. IV, 23/10/2024, n. 41172


Prevedibilità e responsabilità del conducente per principio di affidamento

In tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del conducente di un'automobile che, intento nella svolta a sinistra, non si era avveduto del sopraggiungere di un motociclo che viaggiava nella medesima direzione di marcia ad una velocità superiore a quella consentita e che era intento ad effettuare una manovra di sorpasso. 

 Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 20/10/2022, n. 4923


Innesco di un rischio la cui gestione non era dell’imputato

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. Dunque la prevedibilità o l'imprevedibilità di quel comportamento non è realmente significativa, mentre lo è l'innesco di un rischio la cui gestione non era affidata al soggetto della cui responsabilità si controverte. In altri termini ciò che davvero rileva è se il comportamento del pedone abbia introdotto un rischio eccentrico.

Come spiegato alla redazione dall'Avv. Alessandro Buccilli, esperto in incidenti mortali, l'attivazione da parte della persona offesa di un rischio non previbile ed eccentrico rispetto alle circostanze di fatto del luogo dell'incidente, scagionano da qualsiasi responsabilità l'imputato.

Cass. pen., Sez. IV, 29/09/2022, n. 42018


 

Guida betoniera in curva in discesa: omicidio colposo

Risponde del delitto di omicidio colposo il datore di lavoro che a un dipendente privo del prescritto tipo di patente e della specifica formazione tecnico-professionale affidi la guida di un veicolo non idoneamente manutenuto senza fornirgli l'attrezzatura adatta. (Nella fattispecie, il lavoratore percorreva una via senza aver allacciato la cintura di sicurezza, e perdeva il controllo del veicolo betoniera autocaricante in una curva in discesa).

Cass. pen., Sez. IV, 27/09/2022, n. 39016


Trattore si ribalta sul lavoratore-conducente sprovvisto di formazione – omicidio colposo

Il datore di lavoro risponde del delitto di omicidio colposo in danno del dipendente deceduto in conseguenza del ribaltamento di un trattore agricolo affidato alla sua guida nel corso delle prestazioni lavorative nonostante la palese inesperienza e il mancato conseguimento di un titolo abilitativo e in mancanza sul mezzo di sistemi antiribaltamento o barre di protezione, senza che l'intervenuta prescrizione delle contravvenzioni antinfortunistiche contestate possa incidere sulla durata della prescrizione del delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 2, c.p.

Cass. pen., Sez. IV, 01/10/2019, n. 41894


 

La Seconda condotta non elimina il reato commesso in principio sulla sicurezza

Non è invocabile l’esclusione di responsabilità, da parte di chi sia già in colpa per avere violato norme precauzionali o avere omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che colui che gli succede nella posizione di garanzia elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione, in quanto la seconda condotta non si configura come fatto eccezionale sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l'evento. (In applicazione del principio, è stata ritenuta corretta la condanna per omicidio colposo, in relazione ad un infortunio sul lavoro, del coordinatore per la progettazione che aveva predisposto un piano di sicurezza assolutamente generico, e che aveva invocato come esimente la mancanza, di fatto, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori). (Dichiara inammissibile, App. Cagliari, 28/11/2011)

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 27/06/2013, n. 35827


 

Risponde di omicidio colposo lo psichiatra che non abbia adottato le misure di protezione volte ad impedire il suicidio della paziente affetta da disturbo bipolare in fase depressiva

É responsabile di omicidio colposo, per violazione dei parametri della colpa generica, il medico psichiatra in servizio presso il reparto di neuropsichiatria di una casa di cura il quale ometta l’adozione di adeguate misure di protezione idonee a impedire che una paziente, ricoverata con diagnosi di disturbo bipolare in fase depressiva con ideazione negativa a sfondo suicidario, si allontani dalla stanza in cui è ricoverata, raggiunga un’impalcatura allestita all’esterno della struttura ospedaliera e si uccida lasciandosi cadere nel vuoto.

Cassazione penale sez. IV, 14/06/2016, n.40703


 

Responsabilità per omicidio del gestore di tiro a segno - Corte di cassazione penale 36778/2020

In tema di reati commissivi colposi, non è ravvisabile la colpa specifica del responsabile del tiro a segno che consegni a soggetto sprovvisto del certificato medico richiesto dalla normativa di settore, l'arma con cui questi poi si suicidi, perché la norma cautelare che impone il rilascio e l'esibizione, in sede di iscrizione al poligono, del certificato medico propedeutico al maneggio delle armi, è tesa a prevenire il pericolo di commissione di atti pregiudizievoli verso terzi e non di comportamenti autolesivi.

Corte di cassazione penale, sez. IV, 21 dicembre 2020 n. 36778. 


Morte a seguito di intervento chirurgico senza finalità terapeutiche  - Corte di cassazione penale 33230/2020

In tema di trattamento medico-chirurgico, risponde di omicidio preterintenzionale il medico che sottoponga il paziente ad un intervento, da cui consegua la morte di quest'ultimo, in assenza di finalità terapeutiche, ovvero per fini estranei alla tutela della salute del paziente, come nel caso in cui provochi coscientemente un'inutile mutilazione ovvero agisca per scopi diversi (scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o di natura estetica non accettati dal paziente), venendo meno, in tal caso, la natura ontologica stessa dell'atto medico.

Fattispecie relativa ad interventi chirurgici eseguiti al fine di ottenere indebiti rimborsi, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità degli imputati per omicidio preterintenzionale e non volontario, dovendosi escludere il dolo eventuale per non avere gli stessi aderito psichicamente all'evento morte, inteso come "costo accettato" della propria condotta secondo i criteri indicati da Sez. U, n. 38343 del 24/04/14, Espenhahn.

Corte di cassazione penale, sez. IV, 26 novembre 2020 n. 33230. 


Corte di cassazione penale 27574/2020: in tema di inadeguata protezione delle piste da sci 

In tema di colpa omissiva, il gestore della pista da sci conserva una posizione di garanzia, con riguardo alla predisposizione di protezioni e misure di sicurezza, anche qualora la pista sia utilizzata per la pratica agonistica, consistente sia in allenamenti che in gare, in quanto tale obbligo è complementare a quello degli organizzatori della gara, essendo entrambi tenuti a valutare l'idoneità delle protezioni perimetrali al fine di garantire la sicurezza degli atleti. (Fattispecie relativa alla morte di uno sciatore, verificatasi nel corso di un allenamento, causata dall'impatto contro un palo posto a bordo pista senza adeguate protezioni). Corte di cassazione penale, sez. IV, 6 ottobre 2020 n. 27574.


Corte di cassazione penale 15816/2020: nesso causale tra omicidio colposo e attività venatoria 

In tema di attività venatoria di gruppo, costituendo l'esercizio della caccia con il fucile attività pericolosa, il cacciatore ha l'obbligo, al fine di preservare l'incolumità dei terzi, di accertare la sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, con conseguente divieto di sparare contro un bersaglio non determinato e coperto da vegetazione, non rappresentando fatto imprevedibile, tale da escludere il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento lesivo, l'improvviso spostamento di un altro cacciatore dalla originaria posizione assegnata.

Fattispecie di omicidio colposo nel corso di una battuta di caccia al cinghiale.

Corte di cassazione penale, sez. V, 26 maggio 2020 n. 15816. 


Omicidio Colposo a carico del Bagnino

Corte di cassazione penale 13882/2020

Il bagnino addetto ad un impianto di piscina è titolare, ai sensi dell'articolo 40 comma secondo codice penale, di una posizione di garanzia in forza della quale egli è tenuto a sorvegliare gli utenti della stessa per garantirne l'incolumità fisica.

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la affermazione di responsabilità del bagnino per il reato di omicidio colposo in relazione all'annegamento di una minore, per non avere prestato la dovuta attenzione e averla soccorsa solo alcuni minuti dopo il suo inabissamento.


Il subappaltante risponde di omicidio per infortunio se non lavora in totale autonomia

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore.

Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna del titolare dell'impresa appaltatrice per il reato di omicidio colposo, con violazione degli obblighi previsti dall'art. 7, D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, avendo egli omesso di cooperare con la ditta subappaltatrice, che operava nel cantiere dal medesimo diretto, per la individuazione e valutazione dei rischi e per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione, consentendo che l'esecuzione dei lavori avvenisse senza che fossero installate o utilizzate impalcature e opere provvisionali idonee a prevenire la caduta dall'alto dei lavoratori.

Corte di cassazione penale, sez. IV, 15 aprile 2020 n. 12161. 

L'Avvocato Alessandro Buccilli del Foro di Velletri, con studio in Ariccia e a Roma, ci spiega più nel dettaglio: "Come spesso avviene, la ditta che appalta il lavoro ad un'altra società, si disinteressa completamente dell'avanzamento dei lavori e dell'evoluzione dello stato di fatto del cantiere.

Tuttavia, in molti casi i lavori delle due ditte si sovrappongono e si influenzano. Ciò significa che gli obblighi di sicurezza si riverberano su entrambe le ditte. Tutte le società coinvolte nei lavori, dunque, sono obbligate al rispetto della sicurezza sul lavoro, a nulla rilevando (sotto il profilo penale) il contratto di appalto che spiega i suoi effetti civili."


Concorso in omicidio colposo per infortunio sul lavoro 

In materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate.

Nella fattispecie la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata per avere fondato la responsabilità del RSPP su un omesso intervento in fase esecutiva, considerata estranea alle competenze consultive e intellettive dello stesso.

Corte di cassazione penale, sez. IV, 9 dicembre 2019 n. 49773. 


Omicidio colposo di persona già affetta da malattia

In caso di omicidio colposo di persona già affetta da malattia, l'azione dell'imputato deve considerarsi in rapporto di causalità con l'evento quando risulti dimostrato che essa abbia prodotto un trauma che ha influito sulla evoluzione dello stato morboso, provocando o accelerando la morte, mentre va escluso il rapporto di causalità quando si accerti che il trauma non era, nemmeno in via indiretta, sufficiente a cagionare l'evento letale.

Fattispecie in cui, in un caso di investimento della vittima, che decedeva dopo varie settimane dal fatto, la Corte ha riconosciuto il nesso causale tra la condotta dell'agente ed il decesso, atteso che questo era dovuto ai politraumatismi e alla frattura scomposta del bacino derivanti dal fatto, mentre la pregressa patologia da cui la vittima era affetta - una neoplasia mammaria con metastasi ossee - non rivestiva il ruolo di causa che da sola potesse escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento morte).

Corte di cassazione penale, sez. IV, 9 dicembre 2019 n. 49774. 


Posizione di garanzia in tema di reati omissivi colposi 

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere - dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, in relazione al decesso di un bambino folgorato da una scossa elettrica cagionata dal vizio di montaggio di un faretto, incassato nel suolo, dell'impianto di illuminazione pubblica, aveva ravvisato la posizione di garanzia, a tutela della pubblica incolumità, in capo al dirigente dell'ufficio tecnico comunale che aveva affidato a una ditta il compito di sostituire tale faretto, e che, anche nella sua veste di direttore dei lavori, aveva erroneamente attestato la regolare esecuzione degli stessi.

Corte di cassazione penale, sez. IV, 19 settembre 2019 n. 38624. 


Omicidio Colposo, imputazione del medico psichiatra

Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia che comprende un obbligo di controllo e di protezione del paziente, diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti lesivi ai danni di terzi e di comportamenti pregiudizievoli per se stesso.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità per il reato di omicidio colposo di un medico del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per il suicidio di una paziente affetta da schizofrenia paranoide cronica, avvenuto qualche ora dopo che la paziente, presentatasi in ospedale dopo avere ingerito un intero flacone di Serenase, era stata dimessa dal medico, senza attivare alcuna terapia e alcun meccanismo di controllo.

Tribunale penale Grosseto, sez. Gip, 28 agosto 2017


Obblighi del gestore di un impianto sciistico: reato di omicidio

In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assume il gestore di un impianto sciistico in ordine all'incolumità degli sciatori prevede l'obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore, apparendo inesigibile pretendere che tutta la pista sia recintata o che tutti i pericoli siano rimossi. (Fattispecie relativa a decesso di sciatore determinato dall'impatto con la testa di un masso, non protetto e non segnalato, situato ai bordi della pista).

Corte di cassazione penale, sez. IV, 14 marzo 2017 n. 12175. 


Responsabilità per omicidio nel crollo di costruzioni in zone sismiche

In tema di rispetto della disciplina dettata per le costruzioni in zone sismiche, è obbligo del progettista e del direttore dei lavori verificare preliminarmente se vi siano stati pregressi interventi sull'immobile che ne abbiano già significativamente alterato gli originari equilibri, se del caso proponendo o effettuando i necessari lavori di adeguamento. (Fattispecie in cui è stata configurata la penale responsabilità per i reati previsti dagli artt. 589 e 590 cod. pen. di progettisti e direttori dei lavori che, pur formalmente limitando i loro interventi ad attività di manutenzione non direttamente incidenti sulle strutture portanti di un edificio, avevano complessivamente contribuito all'incremento dei carichi ponderali gravanti sullo stesso per un valore superiore al limite percentuale (20%) ammesso ai sensi della lett. b) del paragrafo C.9.1.1 dell'allegato al D.M. Ministero del lavori pubblici del 10 gennaio 1996, senza effettuare nessuna opera di adeguamento, in tal maniera determinando un'incidenza causale aggravatrice delle conseguenze del crollo di un edificio a causa del terremoto dell'Aquila del 2009).

Corte di cassazione penale, sez. IV, 10 febbraio 2017 n. 6376. 


Comandante della nave risponde della morte del marinaio per omicidio Colposo

Il comandante della nave, in base all'ordinamento della navigazione marittima di cui al codice della navigazione, ha l'obbligo di sovraintendere a tutte le funzioni che attengono alla salvaguardia delle persone imbarcate, ed è titolare di una posizione di garanzia nei confronti di tutti coloro che lavorano a bordo della nave sotto il suo controllo, indipendentemente dall'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso civilistico, in ragione della sua naturale posizione gerarchica rispetto a coloro che sono imbarcati.

Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto sussistente una posizione di garanzia in capo al comandante di una motonave diretta alla pesca del corallo che, senza alcun previo accertamento di natura medica circa l'idoneità alla immersione profonda, aveva imbarcato un lavoratore addetto alla cucina consentendogli anche di effettuare immersioni, nel corso di una delle quali quest'ultimo decedeva.

Corte di cassazione penale, sez. IV, 10 febbraio 2017 n. 6380.


Chi cede sostanze stupefacenti risponde per colpa della morte dell’assuntore

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. (Annulla in parte con rinvio, App. Genova, 01 aprile 2008).

Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 35099 del 07 luglio 2009.


Omicidio colposo dell’appaltatore per il committente che viola norme antinfortunistiche

In materia di responsabilità del committente per culpa in eligendo, ove il proprietario di un immobile abbia commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile di sua proprietà ad un appaltatore non munito di capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di svolgimento della stessa, il giudice deve valutare se il committente, trattandosi di un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinché le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica, restando in ogni caso garante della salvaguardia dell'incolumità di chi (nella fattispecie l'appaltatore-vittima) prestava nel suo interesse attività lavorativa.

Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 36581 del 18 giugno 2009.


Morte del cliente nella piscina non fruibile del ristorante

Il gestore di un ristorante non risponde del delitto di omicidio colposo in relazione all'annegamento di un cliente che si sia tuffato nella piscina dell'esercizio, nonostante questa, palesemente, non fosse fruibile nelle ore serali per assenza di illuminazione. (Annulla senza rinvio, App. Taranto, 28/09/2007).

Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 25437 del 30 aprile 2009.


La disattenzione del terzo non esclude la responsabilità del custode

Non costituisce causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità e quindi la responsabilità del genitore – che, titolare di una posizione di garanzia per la protezione del figlio, per negligenza ha violato i suoi obblighi di vigilanza sul minore, poi deceduto per annegamento in una piscina – la condotta negligente dei gestori di uno stabilimento, tenuti a garantire la sicurezza dei bagnanti, in quanto la disattenzione del personale e la disorganizzazione della struttura non possono in alcun modo essere qualificati come accadimenti abnormi e assolutamente imprevedibili alla stregua del contenuto dell’art. 41, comma 2, cod. pen. Cassazione Penale, sentenza n. 13939 del 30 gennaio 2008.


Nessun omicidio se il paziente operato senza consenso informato muore

In tema di trattamento medico-chirurgico, qualora, in mancanza di un valido consenso informato ovvero in presenza di un consenso prestato per un trattamento diverso, il chirurgo esegua un intervento da cui derivi la morte del paziente, non è configurabile il reato di omicidio preterintenzionale, poiché la finalità curativa comunque perseguita dal medico deve ritenersi concettualmente incompatibile con la consapevole intenzione di provocare un'alterazione lesiva dell'integrità fisica della persona offesa invece necessaria per l'integrazione degli atti diretti a commettere il reato di lesioni richiesti dall’art. 584 cod. pen. (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 13 dicembre 2006).

Cassazione Penale, sentenza n. 11335 del 16 gennaio 2008.


Violazione di norme cautelari cd. “elastiche” nell'omicidio colposo

In tema di colpa specifica, nell'ipotesi della violazione di una norma cautelare c.d. "elastica" - che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti - è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello.

Fattispecie in tema di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, in cui l'imputato, che viaggiava a velocità superiore a quella imposta, ha investito un veicolo che aveva effettuato una improvvisa svolta a sinistra attraversando repentinamente la carreggiata: la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna al risarcimento del danno -essendosi nel frattempo il reato prescritto - ritenendone carente la motivazione che non aveva chiarito se la condotta di guida della vittima fosse prevedibile e se le conseguenze determinatesi nel corso dell'incidente fossero prevedibili ed evitabili. (Annulla ai soli effetti civili, App. Bari, 28 maggio 2004).

Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 37606 del 6 luglio 2007.


 



Articolo 589 del Codice Penale: L’omicidio colposo

Collocato nel Titolo XII del Libro II del Codice Penale, il reato di omicidio colposo prevede, come le altre fattispecie raccolte nel medesimo capo del codice penale, la condanna alla lesione di uno specifico interesse giuridico: l'incolumità fisica di ciascuna persona. Il reato di omicidio colposo tutela l'interesse più alto: la vita. La norma è stata riformulata a seguito della introduzione delle norme sull'omicidio stradale.

Il bene della vita tutelato dall’ordinamento

Con l’omicidio colposo si commette un delitto contro la persona, determinandone la morte. La condotta è punita nella sua fattispecie base con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Il fatto che per essere punito debba verificarsi la morte della persona, lo rende un reato di evento.

Omicidio colposo come reato comune

Secondo il codice penale, chiunque può commettere il delitto di omicidio colposo e pertanto rientra nel novero dei reati comuni.

Va però sottolineato che nei casi di omicidio colposo derivante da inosservanza di specifichi obblighi connessi con l'esercizio di determinate attività, soggetto attivo del reato sarà il destinatario degli specifichi obblighi connessi con l'esercizio di quell'attività.

Forma e configurabilità del tentativo

La norma non richiede una specifica condotta per realizzare l’evento, essendo l’omicidio colposo un reato a forma libera.

Pertanto, il reo potrà realizzare l’evento sia attraverso una condotta attiva, che mediante una omissione, ad esempio non adoperandosi per prevenire o ridurre le conseguenze negative della propria azione.

Ciò che importa è che la morte di una persona costituisca conseguenza non voluta della condotta.

Esistendo il reato meno grave di lesione personale, non è configurabile il tentativo di omicidio colposo, poiché se non si verifica l’evento morte, la mera lesione della integrità fisica della vittima è punita con il reato di lesione personale.

Il rapporto di causalità nell’omicidio colposo va ravvisato quando al momento della condotta si poteva ritenere l'evento che ne è derivato conseguenza necessaria o altamente probabile. La valutazione è più stringente nel caso di reati omissivi connessi ad una posizione di garanzia dell'agente. Qui infatti occorrerà accertare se una determinata condotta omessa fosse in grado di impedire l’evento voluto o se risultasse incapace di modificare il corso degli eventi, rimanendo così escluso il rapporto di causalità.

Colpa, colpa cosciente e dolo eventuale

Perché si abbia omicidio colposo, e non la più grave fattispecie di omicidio doloso, il soggetto attivo del reato non deve aver voluto la morte della vittima. A cagionare l’evento, deve essere stata una condotta affetta da negligenza, imprudenza o imperizia e dunque da quella che comunemente è definita colpa generica. Se invece la condotta lesiva deriva da violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, l’elemento soggettivo caratterizzante la fattispecie sarà quello della colpa specifica.

Un elemento soggettivo peculiare è quello della colpa cosciente: l’agente, anche se non vuole la morte dell’altra persona, prevede tale evento come conseguenza della sua azione od omissione.

La differenza con il dolo eventuale è invece rappresentata da un fattore in più nell’elemento soggettivo dell’agente. Nel caso di dolo eventuale infatti, non basta la rappresentazione mentale della concreta possibilità che l’evento morte si verifichi: è, altresì, necessario che l’agente si rappresenti seriamente questa possibilità e, ciononostante, decida di agire anche a costo di provocare la morte della persona.

Circostanze aggravanti specifiche dell’art. 589 c.p.

Se la morte della vittima è avvenuta a seguito di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena prevista per il datore di lavoro, in ragione della posizione di garanzia che egli assume nei confronti del lavoratore, è inasprita e al comma 2 la reclusione prevista è da due a sette anni.

Ulteriore aggravante è contenuta nel successivo comma 3, per il quale la pena prevista per l’omicidio colposo è inasprita qualora il reato sia commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, oppure di un'arte sanitaria.

Infine, l'ultimo comma sanziona in modo più grave rispetto alla fattispecie base la circostanza dell’omicidio colposo plurimo anche in concorso con le lesioni colpose anche plurime. A tale fattispecie si applica la disciplina del concorso formale di reati di cui all'art. 81 c.p.

L’omicidio colposo stradale

Nel 2016, per effetto della L. 23 marzo 2016, n. 41 sono state soppresse dal secondo comma le parole "sulla disciplina della circolazione stradale", poiché nell'ordinamento giuridico con l’art. 589 bis c.p. è stata introdotta una nuova norma contenente una fattispecie penale specifica ovvero l'omicidio stradale.

 

Cronaca

Rinvio a giudizio per omicidio colposo nel caso dei due impiegati che morirono all'Archivio di Stato di Arezzo

Il 6 aprile scorso il tribunale di Arezzo ha emesso 11 ordini di rinvii a giudizio per omicidio colposo plurimo. Si concludono così le indagini per la morte dei due dipendenti dell'Archivio deceduti per esalazioni di gas argon in attesa che cominci il processo, il prossimo 7 luglio. Il gup al termine dell'udienza preliminare ha archiviato solo due posizioni non ritenendo vi fossero profili di responsabilità. Rinviati a giudizio il direttore e il vicedirettore dell'Archivio oltre ad incaricati delle ditte di manutenzione che avevano in appalto la cura dell'impianto antincendio, a causa del cui malfunzionamento i due impiegati furono esposti ad una fuoriuscita letale di gas argon che tolse loro l'ossigeno in un vano ristretto.

Morta dopo una mancata diagnosi di gravidanza criptica

Anna morì in ospedale a Napoli il 18 gennaio 2019 a causa di una necrosi sviluppatasi in seguito alla morte del feto che non sapeva di portare in grembo. Tre giorni dopo essersi recata in ospedale per forti dolori all’addome ed essere tornata a casa con la sola prescrizione di un antidolorifico, muore mentre inizia il travaglio del parto di un feto senza vita. Nel registro degli indagati i medici dell’ospedale di Napoli che non riconobbero la gravità della situazione determinando così la morte della ragazza.

Morte del calciatore Davide Astori: il pm chiede la condanna del medico per omicidio

Il pm del capoluogo toscano ha chiesto una condanna a 1 anno e 6 mesi per omicidio colposo a carico del direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell'Azienda ospedaliera universitaria di Careggi, che rilasciò due diversi certificati di idoneità allo sport agonistico per il giovane capitano della Fiorentina, morto nel luglio 2017 nemmeno trentenne.

Secondo la Procura, i certificati sarebbero stati emessi anche se nelle prove da sforzo erano state rilevate delle aritmie, circostanza questa che avrebbe dovuto far pensare immediatamente a problemi cardiologici incompatibili con lo sforzo prolungato tipico della carriera di calciatore professionista.

 

Convegni e seminari

Sicurezza sul lavoro, prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni gravi

Si è tenuto il 6 novembre 2017 un convegno dedicato alla sicurezza sul lavoro e alle opportunità del Decreto legislativo 231/2001 in tema di reati colposi a carico del datore di lavoro, per lesioni o omicidio del lavoratore.

Sono intervenuti l’allora sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri e la Sen. Camilla Fabbri, che al tempo rivestiva l’incarico di Presidente della Commissione di inchiesta del Senato sugli infortuni sul lavoro. L’incontro è stato promosso da Ordine degli Avvocati di Pesaro e Urbino, Camera Penale “Vittorio Pieretti” di Pesaro e Anmil – Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi sul Lavoro – di Pesaro e Urbino.

Omicidio e lesioni colpose stradali

L’associazione ASAPS, Associazione amici della polizia stradale, nel mese di agosto 2017 ha organizzato a Rimini un convegno sull’applicazione della legge 41/2016 che ha introdotto nel codice penale gli articoli 589-bis (omicidio colposo stradale) e 590-bis (lesioni colpose gravi e gravissime stradali).

Gran parte del convegno è stato orientato a far conoscere l’incessante lavoro di prevenzione che la Polizia Stradale ogni giorno mette in atto sulle strade italiane. Ad esso sono intervenuti come relatori alcuni dei massimi esperti della materia tra i quali Riccardo Nencini Vice Ministro della infrastrutture e trasporti nel 2017.

Omicidio stradale: implicazioni e interferenze con i compiti istituzionali del C.N.VV.F.

Nel corso del 2018 a Verona è stato organizzato il convegno sul tema della gestione dei reati di omicidio colposo stradale.

Alla luce delle norme introdotte nel 2016 nel Codice Penale, ad integrazione di quelle già previste all’art. 589 c.p., è una questione di non poco conto quella delle ripercussioni che si potrebbero verificare per un vigile del fuoco alla guida di un mezzo dell’amministrazione, considerata la vetustà dei mezzi e, viste le pesanti conseguenze dirette e d’ufficio. Il convegno si è proposto di rispondere ai dubbi che i lavoratori delle forze dell’ordine impegnate sulle strade continuano a porgersi.