Art. 589 ter - Fuga del conducente in caso di omicidio stradale.

Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a cinque anni. Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016, n. 41.




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