Art. 59 cp - Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui.

Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.



Cassazione Penale 35646/2008: art. 59 cp applicabile se il giornalista verifica la notizia

In tema di reato di diffamazione a mezzo della stampa, qualora il fatto narrato risulti obiettivamente falso, il giornalista che voglia invocare l'applicabilità della scriminante del diritto di critica ex art. 51 cod. pen. sotto il profilo putativo ex art. 59, comma 1, cod. pen., deve preventivamente avere assolto l'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria di modo che l'errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile. Cassazione Penale, sentenza n. 35646 del 4 luglio 2008.




Leggi altri articoli in: Titolo III - Del reato (artt. 39-84)
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