Art. 590 cp - Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (1)
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
(1) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102. Successivamente, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 3, lett. e), f) della legge 23 marzo 2016, n. 41.
Testi per l'approfondimento
Le lesioni colpose, Chiara Padovani, Maggioli Editore, 2009
Le lesioni personali, Raffaele Barra, Giuffrè, 2013
Omicidio e lesioni colpose, Giuliano Stefano Vittorini, Giuffrè, 2007
I danni sportivi. Lesioni personali derivanti dalla pratica sportiva e risarcimento del danno, Stefano Banchetti, Key Editore, 2015
Corsi per l'approfondimento
Omicidio e lesioni colpose stradali tra Diritto, Processo e Medicina Legale
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Rischio Eccentrico ed esorbitante rispetto a quanto prevedibile dal datore di lavoro
In tema di sicurezza sul lavoro, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. In ogni caso perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un " rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente. In materia vige il principio della c.d. causalità additiva, in forza del quale, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, sicché l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ogni singolo obbligato.
Cass. pen., Sez. IV, 03/10/2023, n. 46841
No alla descrizione di ogni singola pratica lavorativa – Flessibilità POS
L'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale le disposizioni del P.O.S. devono essere caratterizzate dal requisito di specificità, non può essere dilata sino ad esigere la descrizione di ciascuna singola e minima azione (anche la più semplice e banale) da svolgere all'interno del cantiere. Un simile approccio condurrebbe non solo ad effetti di paradossale e irragionevole irrigidimento del documento in esame ma non permetterebbe neppure di soddisfare la reale ratio sottesa all'esigenza di non genericità, ossia quella di garantire una concreta e pratica attuazione del P.O.S..
Tribunale Trieste, Sentenza, 16/02/2024, n. 2047
Corte di cassazione penale 3917/2021 Prevenzione infortuni nell’uso di macchinari pericolosi
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, grava su ogni gestore del rischio, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria o sopravvenuta -, siano pericolosi per la incolumità del lavoratore che li manovra. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto entrambi responsabili il direttore generale della società e il responsabile di stabilimento, dotati di specifiche deleghe in materia di sicurezza, per le lesioni di cui era rimasto vittima un lavoratore in conseguenza dell'uso di un macchinario privo dei necessari dispositivi di sicurezza). Corte di cassazione penale, sez. IV, 2 febbraio 2021 n. 3917.
Corte di cassazione penale 13591/2020 Persona dedita allo jogging investita da ciclista
Va affermata la responsabilità ex art. 590 c.p. del ciclista per l'investimento di persona dedita allo jogging qualora, alla luce della dinamica dell'incidente, alle dichiarazioni della persona offesa, compatibili con le lesioni da essa subite e con tutti gli ulteriori elementi probatori acquisiti, abbia violato le regole generali di prudenza e di diligenza nonchè quella relativa alla prevedibilità della presenza di corridori e dei loro ipotetici spostamenti laterali. Corte di cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 2020 n. 13591.
Corte di cassazione penale 5315/2020 Responsabilità dei medici e chirurghi
In tema di responsabilità medica, integra il reato di lesioni colpose la condotta antidoverosa del sanitario che determini l'aumento del periodo di tempo necessario alla guarigione o alla stabilizzazione dello stato di salute del paziente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva assolto tre medici che, avendo colposamente ritardato la diagnosi e il trattamento di una lesione vertebrale provocata da una caduta, senza determinare l'aggravamento della stessa, avevano tuttavia cagionato un prolungamento del tempo della sua guarigione). Corte di cassazione penale, sez. IV, 10 febbraio 2020 n. 5315.
Corte di cassazione penale 45719/2019 Sicurezza dei macchinari utilizzati dai dipendenti
Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, può potenziare la sicurezza di un macchinario o di una procedura di utilizzo come descritta nelle informazioni del costruttore-venditore, compatibilmente con la funzionalità dell'apparecchiatura in modo tale da garantire un incremento delle cautele ma deve comunque informare i lavoratori che operano sul macchinario istruendoli sulle modalità del suo utilizzo e sulle prescrizioni del manuale di funzionamento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità per lesioni, subite da un lavoratore adibito alla posa di pannelli di lamiera del peso di 300 kg, del datore di lavoro che, pur avendo date specifiche istruzioni sulla modalità della posa, non aveva però fatto rispettare le indicazioni previste dal libretto di istruzioni della gru utilizzata per l'incombente).
Corte di cassazione penale 37766/2019 Prevenzione infortuni nell’ambito della Istituzione scolastica
In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della posizione di garanzia in capo al dirigente scolastico di un liceo, in relazione alle lesioni subite da un alunno in conseguenza della caduta da un lucernaio presente su un solaio, in quanto, nonostante fosse privo dei poteri di spesa, aveva omesso di segnalare alla Provincia la pericolosità del solaio in questione e di sollecitare i conseguenti, necessari, interventi strutturali). Corte di cassazione penale, sez. IV, 12 settembre 2019 n. 37766.
Corte di cassazione penale 33492/2019 Fattispecie avente ad oggetto una tirata di capelli
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Fattispecie relativa ad aggressione consistita in una "tirata di capelli", nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a dar conto del referto medico che riportava, quale conseguenza a carico della vittima, "dolore in regione occipitale guaribile in giorni due"). Cass. pen., V, 24 luglio 2019, 33492.
Corte di cassazione penale 31874/2019 Responsabilità del proprietario di un cane
In tema di lesioni colpose dovute a malgoverno di animali, bene è ritenuta la responsabilità del proprietario di un cane per il morso subìto da un bambino che, accompagnato dalla nonna, era entrato, in assenza di alcun divieto di accesso, in un'area destinata dal Comune al libero passeggio dei cani, avendo esso proprietario, in violazione delle regole di comune prudenza come pure di specifiche disposizioni dettate da apposita normativa regionale ed anche da ordinanze in materia di custodia di cani emanate dal Ministero della Salute, omesso di tenere sotto costante controllo visivo l'animale e di tenere a propria disposizione una museruola da usare all'occorrenza. Cass. pen., IV, 18 luglio 2019, n. 31874.
Corte di cassazione penale 28187/2017 Criteri interpretativi della colpa medica
In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590-sexies, cod. pen. (introdotta dall'art. 6, comma secondo, della legge 8 marzo 2017, n. 24) - che, nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell'esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell'agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto - non trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell'esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali.
Corte di cassazione penale 27296/2017 Responsabilità del committente per lesioni nell’appalto
In tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo. (Fattispecie in tema di appalto di lavori di pulizia all'interno dell'azienda, in cui la S.C. ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del committente in relazione al reato di lesioni colpose, per aver dato incarico ad un lavoratore di pulire il piazzale della ditta usando soda caustica, senza assicurarsi che il datore di lavoro appaltatore avesse spiegato al dipendente la necessità di cambiare gli indumenti contaminati dalla predetta sostanza pericolosa). Cass. pen., IV, 31 maggio 2017, 27296.
Corte di cassazione penale 13138/2016 Rapporto di causalità in materia di infortuni sul lavoro
In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali, qualora la rilevanza causale della condotta omissiva sull'evento patologico sia caratterizzata da una mera probabilità statistica, la ricostruzione del nesso eziologico impone la sicura esclusione di fattori causali alternativi, potendosi solo così attribuire ad un fattore causale statisticamente poco incidente il rango di elevata probabilità logica. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata escludendo la possibilità di affermare con certezza, sulla base degli elementi acquisiti, la dipendenza eziologica della patologia riscontrata al lavoratore dalle condotte omissive attribuite al datore di lavoro). Cass. pen., IV, 1 aprile 2016, 13138.
Corte di cassazione penale 3616/2016 Obbligo di adottare i più moderni dispositivi di sicurezza
In materia di infortuni sul lavoro, è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori ma non è configurabile a suo carico un obbligo di procedere alla immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative, dovendosi pur sempre valutare tempi, modalità e costi dell'innovazione, sempre che i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto responsabile, per l'infortunio occorso ai dipendenti, l'imprenditore che, sebbene in possesso delle certificazioni di regolarità dell'impianto, aveva omesso di aggiornarsi circa i sistemi di sicurezza già da tempo esistenti sul mercato e di adeguare il proprio impianto con una spesa estremamente contenuta). Cass. pen., IV, 27 gennaio 2016, 3616.
Corte di cassazione penale 44131/2015 Responsabilità del committente
In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice. Corte di cassazione penale, sez. IV, 2 novembre 2015 n. 44131.
Corte di cassazione penale 11453/2013 Omesso collocamento di segnali catarifrangenti sul bordo della carreggiata
Il direttore del cantiere, l'amministratore della società appaltatrice dei lavori e il Capo dell'Ufficio tecnico comunale rispondono di omicidio colposo e lesioni colpose occorsi ai danni, rispettivamente, di due ragazzi marcianti, in una strada non ben illuminata, a bordo di un ciclomotore andato ad urtare contro un grosso blocco di calcestruzzo posto sulla carreggiata interessata da lavori di ristrutturazione dell'assetto viario e privo di adeguata segnalazione mediante catarifrangenti, essendo ognuno di essi portatore di un obbligo di garanzia il cui inadempimento è causa degli eventi descritti. Corte di cassazione penale, sez. IV, 11 marzo 2013 n. 11453.
Corte di cassazione penale 10733/2013 Lesioni colpose in danno di addetti a servizi domestici e familiari
In materia di lesioni colpose in danno di addetti ai servizi domestici e familiari sussiste la competenza per materia del giudice di pace. (La Suprema Corte ha chiarito che, non essendo a tali soggetti applicabile la normativa antinfortunistica, l'ipotesi di reato non rientra fra quelle commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dall'art. 4, comma primo lett. a) d.l.vo 28 agosto 2000 n. 274, sottratte alla competenza del giudice di pace).
Corte di cassazione penale 4541/2013 Lesioni in materia di chirurgia maxillo facciale
In tema di colpa professionale medica, chirurgia maxillo-facciale, non connotata dall'urgenza ma finalizzata a migliorare l'aspetto fisico del paziente in funzione della sua vita di relazione oltre che a regolarne la postura dentale, il consenso informato del paziente esclude la colpa del sanitario solo se esso non si limiti alla semplice enumerazione dei possibili rischi ed alla prospettazione delle possibili scelte, ma investa non soltanto la mera riuscita dell'intervento ma anche il giudizio globale su come la persona risulterà all'esito di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto carente la motivazione assolutoria adottata dalla Corte d'Appello relativamente alla condotta di un chirurgo che, benché avesse concordato l'operazione di osteotomia mandibolare con altri specialisti su una paziente per eliminare l'eccessiva sporgenza degli incisivi superiori da cui la predetta era affetta, anziché sconsigliare l'intervento alla luce degli enormi rischi che esso comportava, vi procedeva ugualmente, provocando alla donna tumefazioni e gonfiori permanenti al viso, difficoltà respiratorie e perdita di sensibilità al labbro, così costringendola ad un ulteriore intervento riparatore a distanza di quattro anni). Corte di cassazione penale, sez. IV, 29 gennaio 2013 n. 4541.
Corte di cassazione penale 18798/2012 Colpa per lesioni del gestore di impianto sportivo
In tema di lesioni colpose, il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l'incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. (Fattispecie nella quale la causa delle lesioni patite da un calciatore é stata individuata nella collocazione di una rete di recinzione a distanza troppo ravvicinata dal fondo campo, nella mancata adozione di accorgimenti volti a fissarla al cordolo posto alla sua base e a schermare quest'ultimo con materiale idoneo ad assorbire gli urti degli atleti in corsa). Corte di cassazione penale, sez. IV, 16 maggio 2012 n. 18798.
Corte di cassazione penale 8904/2012 Momento consumativo del reato nelle lesioni per colpa medica
Nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere dal momento di insorgenza della malattia "in fieri", anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente. (Fattispecie relativa ad intervento odontoiatrico errato da cui conseguivano danni permanenti alla capacità di masticazione). Corte di cassazione penale, sez. IV, 6 marzo 2012 n. 8904.
Corte di cassazione penale 28780/2011 Prevenzione infortuni nei posti di lavoro e di passaggio
Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra non soltanto il cantiere, ma anche ogni altro luogo in cui i lavoratori siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere ad incombenze inerenti all'attività che si svolge nel cantiere. (Fattispecie relativa ad incidente verificatosi su una strada pubblica ed aperta al pubblico transito, esterna al cantiere). Corte di cassazione penale, sez. IV, 19 luglio 2011 n. 28780.
Corte di cassazione penale 40428/2009 Nozione di malattia nelle lesioni colpose
La nozione di "malattia" nella fattispecie di lesioni personali non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Fattispecie relativa a cefalea post-traumatica). Corte di cassazione penale sez. V, 16 ottobre 2009 n. 40428.
Cassazione Penale 7730/2008 violazione delle norme antinfortunistiche anche in assenza di subordinazione
In tema di lesioni personali colpose, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purchè detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di "lavoro". (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità del parroco per l'infortunio occorso ad un fedele impegnatosi volontariamente nell'approntamento della struttura deputata allo svolgimento della festa della parrocchia). (Annulla ai soli effetti civili, App. Torino, 1 febbraio 2005). Cassazione Penale, sentenza n. 7730 del 16 gennaio 2008.
I Delitti contro la persona
Il reato di lesioni personali colpose appartiene al corpo di norme che si trovano nel Codice Penale, Libro II, nel quale sono rubricate le fattispecie delittuose in particolare. Il Titolo XII contiene gli articoli de codice dedicati ai delitti contro la persona (artt. 575 – 623 bis).
A tutela della integrità psicofisica costituzionalmente rilevante
La norma ha come obiettivo la tutela della vita e dell’incolumità individuale. La giurisprudenza ha precisato che il bene giuridico tutelato dalla norma in questione va inteso nel senso della salvaguardia dell’integrità psicofisica della persona e della tutela del bene salute costituzionalmente rilevante (Cass. n. 2437/2008). Conseguentemente, in via indiretta viene tutelato l’interesse dello Stato all’incolumità dei suoi consociati.
Lesioni colpose come reato di danno
Le lesioni personali colpose sono considerate reato di danno che trova il momento consumativo nell’attimo in cui si verifica la lesione della integrità psicofisica, ovvero la malattia nel corpo e nella mente. Perché si abbia la fattispecie colposa, la condotta lesiva dell’agente deve essere provocata dalla inosservanza di regole cautelari. Il reato di lesioni contemplato dall’art. 590 c.p. costituisce una fattispecie di reato comune, a forma libera e di danno. L’evento generato dalla condotta lesiva è una malattia nel corpo e nella mente. Specificamente, per malattia non si deve intendere esclusivamente una alterazione di natura anatomica, anzi, questa può anche mancare del tutto purché dalla alterazione derivi una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (Cass. n. 40428/2009).
Chiunque può commettere il reato
L’agente non deve rivestire una particolare qualifica, infatti chiunque può essere responsabile del delitto di lesioni colpose, trattandosi di reato comune. Soggetto passivo è la persona che subisce la malattia. La condotta dell’agente deve essere colposa: l’elemento psicologico del reato è infatti rappresentato dalla colpa o, in altri termini, dalla negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ai sensi dell’art. 43 c.p. L’agente infatti non vuole l’evento, ma a causa di tale inosservanza, lo cagiona ugualmente. Generalmente, a livello dottrinale si opera la distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale, per riscontrare la sussistenza della fattispecie delittuosa meno grave prevista dall’articolo in commento. Nel primo caso, l’agente sa che astrattamente esiste la possibilità che si realizzi il fatto, ma ha la convinzione, la sicura fiducia, che esso non si verificherà. Nel secondo caso, l’agente è consapevole della concreta possibilità che il fatto si realizzi, ma accetta ugualmente e volontariamente il rischio che si verifichi.
Circostanze e fattispecie particolari
A seconda della entità della malattia derivante al soggetto passivo, lesioni colpose lievi, gravi o gravissime, l’articolo in commento stabilisce una diversa pena, sia detentiva che pecuniaria. Maggiore, infatti, è il grado di severità della malattia o della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, ovvero l’impossibilità per il soggetto di svolgere le normali attività quotidiane, compresa la perdita permanente di un arto o di un senso, maggiore sarà la pena. Ulteriore inasprimento delle pene deriva dalla applicazione di specifiche circostanze aggravanti, rappresentate dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Infine, per effetto delle modifiche di cui alla l. n. 102/2006 in materia di reati derivanti dalle violazioni delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sono state introdotte aggravanti per le lesioni colpose stradali commesse da parte di soggetti in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il rapporto con il reato di lesione personale
Rispetto alla fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 582 c.p., la lesione personale colposa si distingue per l’elemento soggettivo. Nel caso della fattispecie di cui all’art. 590 c.p., il responsabile risponde a titolo di colpa, mentre nelle lesioni personali la condotta è sospinta dal dolo generico o eventuale.
Cronaca
Contestate lesioni colpose ad automobilista novantenne
Per la precisione ha novantuno anni l’indisciplinato guidatore che il primo gennaio 2019 ha dovuto comparire davanti al giudice di Monza e sentirsi condannare per il reato di lesioni colpose a causa delle ferite riportate dall’automobilista che è rimasto coinvolto nell’incidente stradale provocato dall’anziano. L’accesso al beneficio della messa alla prova, ed un passato di volontariato nelle scuole, ha consentito al novantunenne di svolgere lavori socialmente utili che andranno ad estinguere il reato lasciandogli la fedina penale pulita.
Condanna per lesioni al dentista abusivo
Dopo essere stato denunciato per lesioni colpose da una sua paziente, gli inquirenti hanno scoperto che esercitava abusivamente la professione di dentista. Così è uscito allo scoperto un impostore che per molti anni ha curato i denti dei suoi pazienti fino a quando, a causa della imperizia, ha provocato ad una sua paziente una gengivite così severa da farle perdere 16 denti. La Procura di Milano ha rinviato a giudizio l’uomo per lesioni colpose gravissime chiedendo la condanna a 4 anni di reclusione e una provvisionale in favore della cliente di oltre 100.000 Euro.
Infermiere a processo per lesioni colpose gravi
Il Tribunale di Macerata nel mese di novembre 2020 ha rinviato a giudizio un infermiere di una casa di cura per aver provocato ad un paziente la perforazione dell’esofago. Una condizione che aveva messo a repentaglio la vita di un giovane affetto da obesità patologica, che si era rivolto alla casa di cura per sottoporsi al bendaggio gastrico. Colpevole di aver effettuato una manovra infermieristica in maniera “imperita e incongrua” provocando al paziente una lesione lacerativa nella parte posteriore dell’esofago che ha causato un indebolimento permanente dello stomaco.
Dopo la condanna per lesioni colpose di nuovo a processo per omicidio
E’ del 2016 la notizia che tre medici già condannati per lesioni colpose sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo per lo stesso fatto. Nel 2013 una giovane mamma muore dopo 13 anni trascorsi in coma a causa di un incidente successivo al parto. All’epoca la donna aveva ventisette anni e durante un intervento di routine seguito al parto le venne somministrato protossido di azoto anziché ossigeno a causa di un distacco del tubo. Dopo la sua morte, i pubblici ministeri hanno aperto un nuovo fascicolo per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati l’ex primario, l’ex anestesista e l’ingegnere, e richiedendo il rinvio a giudizio.
Lesioni colpose gravi contestate all’ex primario dell’ospedale di Cremona
Omicidio colposo, lesioni colpose gravi, falso in cartella clinica e truffa all’Asst di Cremona. Sono i capi d’accusa di cui dovrà rispondere insieme alla moglie l’ex primario di Chirurgia dell’ospedale Maggiore in base al decreto di rinvio a giudizio firmato nel marzo 2021. Il professionista secondo la Procura avrebbe eseguito interventi chirurgici complessi e inutili causando lesioni e in alcuni casi la morte dei pazienti, solo allo scopo di guadagnare in prestigio e visibilità. Ad aprire il caso, la denuncia di un collaboratore che non condivideva le pratiche dell’ex primario, ora in pensione.
Convegni e Seminari
Introduzione al master sull'omicidio e le lesioni personali colpose
Si è svolto il 20 Dicembre 2016 presso l’Aula Magna della sede romana della Università Niccolò Cusano, alla presenza dei Prof. Avv. Alessandro Cassiani, Rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Francesco Petrelli, Segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane e Avv. Cesare Placanica, Presidente della Camera Penale di Roma, il Seminario che ha trattato tra le altre, le tematiche in materia di profili strutturali, processuali, sanzionatori e medico-legali dei reati di omicidio e di lesioni personali colpose
Omicidio stradale e tutela delle vittime
Modena è la sede del Seminario che si è tenuto presso il municipio nel 2016, dedicato ai temi della sicurezza stradale e a come le recenti normative incidono sulla prevenzione dell’incidentalità stradale e in particolare sul contrasto alla guida in stato psicofisico alterato. Il Seminario rientra nel Piano Sicurezza Stradale del Comune di Modena, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile in sicurezza ed aperto alla cittadinanza, alle Forze di Polizia e a esperti che si occupano di incidentalità stradale.
La nuova responsabilità penale dei lavoratori
Nel 2017 ha avuto luogo a Torino il Seminario concentrato sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza aziendale al fine di prevenirne i comportamenti non conformi. Gli infortuni sul lavoro sono causati in molti casi da comportamenti negligenti ed imprudenti degli stessi lavoratori che però possono mantenere un adeguato livello di sicurezza rispettando gli obblighi loro imposti dal Testo Unico Sicurezza. Sono stati analizzati casi pratici con intento formativo, descritti i più diffusi comportamenti illeciti realizzati dagli addetti alle macchine industriali e delineate le “buone prassi” preventive.