Art. 591 cp - Abbandono di persone minori o incapaci

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

 

Testi per l'approfondimento

Abuso e violenza in famiglia nel diritto civile internazionale e penale, Fierro Cenderelli Fabrizia, CEDAM, 2006

Abuso e violenza in famiglia nel diritto civile internazionale e penale 10113



Cassazione Penale, sez. V, sentenza 2 marzo 2009, n. 9276




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