Art. 592 cp - Abbandono di un neonato per causa di onore.

Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato. Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61. Articolo abrogato dall'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442.




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