Art. 594 cp - Ingiuria (depenalizzato)

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Articolo abrogato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.



Cassazione penale, sez. V, sentenza 13 luglio 2007, n. 27966

Il fatto non sussiste in caso di utilizzo di talune frasi che, pur rappresentative di concetti osceni o a carattere sessuale, sono diventate di uso comune ed hanno perso il loro carattere offensivo, un simile fenomeno si è verificato rispetto a numerose locuzioni, quali ad esempio l'oggetto dell’imputazione, "vaffanculo", la quale trasformatasi sinanco dal punto di vista strutturale (trattasi ormai di un’unica parola), viene frequentemente impiegata per dire "non infastidirmi", "non voglio prenderti in considerazione" ovvero "lasciami in pace".


Cassazione penale, sez. V, sentenza 20 luglio 2007, n. 29413,

Cassazione penale, sez. V, sentenza 14 novembre 2007, n. 42064,

Cassazione penale, sez. V, sentenza 27 febbraio 2008, n. 8639,

Cassazione penale, sez. V, sentenza 25 luglio 2008, n. 31388

Cassazione penale, sez. V, sentenza 16 settembre 2009, n. 35880




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