Diffamazione - Articolo 595 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

 

Testi per l'approfondimento

La diffamazione Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell'epoca delle chat e dei social forum, Vincenzo Pezzella, Utet giuridica, 2016

La diffamazione Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nellepoca delle chat e dei social forum

 Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno. Online, blog e social forum, Francesco Verri e Vincenzo Cardone, Giuffrè, 2013

Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno Online blog e social forum

Colpevolezza, diffamazione ed immagine della pubblica amministrazione, Giovanni Catalisano, Giuffrè, 2015

Colpevolezza diffamazione ed immagine della pubblica amministrazione

Trattato di Diritto penale – Cybercrime, Cadoppi Alberto, Canestrari Stefano, Manna Adelmo, Papa Michele, UTET, 2019

Trattato di Diritto penale Cybercrime 687445

La diffamazione civile e penale, Giuseppe Cassano e Marco Sgroi, Giuffrè, 2011

La diffamazione civile e penale

 

 Corsi professionali

Reati informatici e diritto penale del web

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Cassazione civile 528/2020: Configurabilità nel dovere del pubblico ufficiale di riferire fatti di reato

Con la sentenza n. 528 depositata il 15 gennaio 2020, la Corte di Cassazione civile, Sezione III ha stabilito che: il dovere del pubblico ufficiale di riferire i fatti costituenti reato non lo esime dalla responsabilità civile per diffamazione qualora, con lettere dirette a varie autorità, riferisca fatti generici e non accertati, senza indicazione di fonti di prova, ed esprima giudizi offensivi.

Cassazione penale 48058/2019: Diffamazione commessa con il mezzo della pubblicazione di notizie su siti internet

In tema di diffamazione, la necessaria condizione costituita dal fatto che le espressioni diffamatorie siano riferibili a soggetti individuati o individuabili non può dirsi soddisfatta quando tale riferibilità non abbia carattere obiettivo ma sia frutto della percezione meramente soggettiva della persona che ritenga di essere stata offesa.

Cassazione penale 48077/2019: Efficacia scriminante della rettifica della notizia giornalistica falsa

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8, legge 8 febbraio 1948, n. 47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell'azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge citata.

Cassazione penale 47041/2019: Manifesto affisso in un centro commerciale con generici riferimenti ad illeciti

Integra il reato di diffamazione l'esposizione da parte del dipendente di un centro commerciale di un manifesto con il quale si attribuisce alla direzione il mancato rispetto delle "più elementari norme di sicurezza", in modo generico e senza alcun riferimento determinato, tale da trasmettere la rappresentazione di una condotta di generalizzata negligenza, suscettibile di qualificazione anche in termini di illecito penale, della quale sia, invece, accertata l'insussistenza nel giudizio di merito. (In motivazione la S.C. ha altresì escluso che nel caso di specie potesse configurarsi la scriminante del diritto di critica, attesa la genericità, ambiguità ed allusività della comunicazione ritenuta diffamatoria).

Cassazione penale 38424/2019: Esimente di cui all'art. 598 c.p. nella diffamazione

L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., che è funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite, quali non possono ritenersi i soggetti meramente "interessati" al giudizio, né gli appartenenti al personale di cancelleria. (Fattispecie in cui il debitore esecutato aveva indirizzato alla cancelleria del giudice dell'esecuzione una "nota personale", nella quale accusava il creditore di aver riportato, nel precetto e nell'atto di pignoramento, un importo per spese processuali maggiore di quello indicato nel dispositivo della sentenza posta in esecuzione).

Cassazione penale 38896/2019: Utilizzo esclusivo dei dati reperiti via internet o dall’enciclopedia web "Wikipedia"

In tema di diffamazione a mezzo stampa o mediante pubblicazioni di tipo giornalistico "on line", ai fini della configurabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca o di critica, non è sufficiente, ai fini dell'adempimento dell'onere di verifica dei fatti riportati e delle fonti, la consultazione dei più noti motori di ricerca e dell'enciclopedia web "Wikipedia", trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa. (Fattispecie relativa all'erronea attribuzione alla persona offesa del coinvolgimento nella strage di Bologna del 1980, nel contesto di una pubblicazione che ne descriveva il profilo politico e l'appartenenza alla "destra eversiva").

Cassazione penale 32829/2019: Diritto di critica nelle trasmissioni dedicate al “gossip”

In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. "gossip", caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di partecipare a siffatti dibattiti, che implica la volontaria esposizione al pericolo che vengano colpiti da critica anche aspetti della sfera personale ulteriori rispetto a quelli che egli ha deciso di rendere noti; mentre la continenza espressiva deve valutarsi secondo i parametri propri della critica di costume, che consente toni anche sferzanti, purché non gratuiti e pertinenti al fatto narrato e al concetto da esprimere.

Cassazione penale 32862/2019: Diffamazione e immunità parlamentare

L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", soltanto quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne", di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del contesto nel quale le dichiarazioni sono state pronunciate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, che aveva aveva escluso il collegamento funzionale dell'invettiva a sfondo discriminatorio contro la comunità Rom, pronunciata dal ricorrente nel contesto di una trasmissione radiofonica, con precedenti interventi istituzionali nei quali egli aveva preso parte al dibattito parlamentare sull'inclusione dei cittadini di etnia Rom, manifestando, "con toni del tutto congrui", le proprie preoccupazioni sul piano della sicurezza).

Cassazione penale 27675/2019: Legittimo il sequestro preventivo di un "blog" utilizzato per commettere delitti di diffamazione

In tema di diffamazione, è legittimo il sequestro preventivo di un "blog" che integra un "mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, per cui non trova applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico, che rimane riservata, invece, alle testate giornalistiche telematiche. (Fattispecie relativa a un "blog" pubblicato su un sito gestito da un soggetto non iscritto nel Registro degli operatori di comunicazione, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto da un lato legittimo il sequestro, dall'altro insussistenti i presupposti del reato di pubblicazione di stampa clandestina, contestato insieme a varie ipotesi di diffamazione).

Cassazione civile SSUU 15897/2019: Espressioni sconvenienti rese dal magistrato in una trasmissione televisiva.

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte "in incertam personam", rese in occasione di una trasmissione televisiva, non integrano l'illecito di cui all'art. 4, lett. d), del d.l.vo n. 109 del 2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante costituisca reato, poiché il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone, cui le frasi si riferiscono, non sono individuabili. (Nella specie la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto che la critica espressa dal magistrato incolpato, nei confronti dei magistrati amministrativi che gestiscono corsi di preparazione al concorso in magistratura, non fosse rivolta a soggetti specificamente indicati, né facilmente individuabili in riferimento a circostanze notorie, dovendosi escludere da tale ambito le informazioni che possano essere reperite tramite i motori di ricerca Internet, che non equivalgono alla generalizzata cognizione di fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo, quali i destinatari - pubblico di non esperti giuristi - della trasmissione televisiva nel cui contesto la frase era stata pronunciata).

Cassazione penale 19659/2019: Pubblicazioni diffamatorie su Facebook con consenso prestato per altri contesti

Integra il reato di diffamazione la condotta di pubblicazione in un sito internet (nella specie, nel social network facebook) di immagini fotografiche che ritraggono una persona in atteggiamenti pornografici, in un contesto e per destinatari diversi da quelli in relazione ai quali sia stato precedentemente prestato il consenso alla pubblicazione.

Cassazione penale 3132/2019: Esimente del diritto di cronaca nella diffamazione

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo irrituale, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria, giacché tale inaccessibilità, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia.

Cassazione penale 12546/2018: Responsabilità del "blogger" per gli scritti diffamatori pubblicati

In tema di diffamazione, il "blogger" risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (Fattispecie in cui l'imputato aveva consapevolmente mantenuto nel suo "blog" contenuti offensivi, propri e di terzi, a commento di una lettera della persona offesa dal medesimo pubblicata, fino all'oscuramento intimato dall'autorità giudiziaria ed eseguito dal "provider").

Cassazione penale 10313/2018: Criteri distintivi tra diffamazione e ingiurie telefoniche

L'elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva qualificato come diffamatorie le espressioni profferite dal ricorrente ad alta voce, in assenza della persona offesa, che tuttavia le aveva udite, perché impegnata in una conversazione telefonica con uno dei soggetti presenti nella stanza in cui le parole offensive erano state pronunciate).

Cassazione civile sez. lavoro 21965/2018: Comunicazioni offensive in chat privata tra colleghi di lavoro

In tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una "chat" privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse.

Cassazione penale 7859/2017: Aggravante della finalità di discriminazione o odio razziale

La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza. (Fattispecie relativa al reato di diffamazione aggravata mediante un messaggio pubblicato su "Fecebook" con cui l'imputato invitava la persona offesa, di etnia africana, a ritornare nella "giungla".).

Cassazione civile SSUU 18987/2017: Esimente della scarsa rilevanza del fatto nel procedimento disciplinare per diffamazione

In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario, ai fini dell’applicazione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto - ex art. 3 bis del d.l.vo n. 109 del 2006 - all’illecito disciplinare costituente reato, previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.l.vo, non assume alcun rilievo, quale elemento sintomatico, la mancata percezione dell’offesa da parte della vittima del reato, posto che il bene giuridico protetto attraverso la previsione di detto illecito è costituito dall’immagine del magistrato. (Così statuendo, la S.C. ha annullato, con rinvio, una sentenza di proscioglimento, pronunciata sul rilievo che la persona offesa dal reato di diffamazione – ipotizzato a carico del magistrato incolpato – non avesse percepito come offensive le frasi rivolte al proprio indirizzo, essendo stato, così, disatteso anche il principio secondo cui, ai fini della sussistenza del reato “de quo”, ciò che rileva è l’uso di parole socialmente interpretabili come offensive).

Cassazione penale 16108/2017: Non è necessaria la specifica comprensione del significato diffamatorio della frase

In tema di diffamazione, sussiste il requisito della comunicazione con più persone anche quando le frasi offensive sono pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera età (nella specie di due e quattro anni) qualora questi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne abbiano colto la generica portata lesiva, tanto da esserne rimasti turbati e diventino potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori.

Cassazione civile SSUU 6965/2017: Espressioni sconvenienti in incertam personam rese in un forum di discussione su blog internet

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte “in incertam personam”, in occasione di un intervento ad un forum di discussione su un blog internet, non integrano l’illecito di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del d.l.vo n. 109 del 2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante costituisca reato, attesa la impossibilità di ricondurre tali espressioni al reato di diffamazione in ragione dell'inesistenza di un destinatario identificato o identificabile.

Cassazione penale 50659/2016: Appellare con il termine "omosessuale" non configura reato di diffamazione

Non integra il reato di diffamazione il mero riferirsi ad una persona indicandola con il termine "omosessuale", trattandosi di espressione che, a differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio, si limita ad attribuire una qualità personale attinente alle preferenze sessuali, ed è in tal senso entrata nell'uso comune. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il termine, di per sé neutro, non può ritenersi effettivamente lesivo della reputazione nemmeno se valutato in un contesto evocativo dell'intenzione offensiva del soggetto attivo, circostanza eventualmente idonea a ricondurre la sua condotta ad una lesione dell'identità personale della persona offesa, integrante esclusivamente un illecito civile).



Dei delitti contro l’onore

La diffamazione è un delitto contro l’onore, rientrante nella categoria più ampia dei delitti contro la persona previsti dal Titolo XII del Libro secondo del Codice Penale.

La dignità personale come socialmente ritenuta

La punibilità del delitto di diffamazione è volta a proteggere l'interesse dello Stato all'integrità morale della persona: il bene giuridico tutelato è infatti la reputazione dell'uomo, intesa nel senso della dignità personale come socialmente ritenuta nell'opinione degli altri.

La diffamazione è un reato di danno, che si configura mediante la realizzazione dell’evento, consistente nella percezione dell’offesa da parte di più persone.

Diffamazione come reato comune

La diffamazione è un reato c.d. “comune”, poiché chiunque può realizzare l’offesa. Anche il soggetto passivo può essere qualunque persona, fisica o giuridica, purché individuabile.

La vittima deve essere individuabile specificamente

La condotta può essere integrata da qualsiasi affermazione offensiva che sia in grado di individuare specificamente il soggetto passivo del reato in termini di affidabile certezza. Tale criterio non è integrato dai cosiddetti luoghi comuni o da preconcetti che rendono l’accusa denigratoria generica e senza destinatari.

Perché vi sia diffamazione, è necessario che la persona sia assente e che l’offesa si sia realizzata comunicando con una pluralità di soggetti. A tal fine è sufficiente la presenza anche non contestuale di almeno due persone

Si tratta comunque di un reato a forma libera, la cui condotta è perfezionata in ogni situazione di offesa della reputazione e di un reato di evento, che si consuma nel momento della percezione da parte del terzo delle parole diffamatorie.

Dolo generico anche in forma eventuale

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, anche in forma eventuale. L’agente deve essere consapevole dell’idoneità offensiva delle espressioni utilizzate e di comunicare con più persone, ma non è necessario che abbia l'intenzione di offendere.

La diffamazione a mezzo social network tra le aggravanti

Il secondo comma prevede un inasprimento della pena, nel caso in cui la diffamazione avvenga mediante attribuzione di un fatto determinato, perché aumenta la credibilità dell’offesa attribuita.

Esiste la specifica circostanza aggravante del comma 3 dell'art. 595 c.p. che si realizza quando l’offesa è inoltrata a un infinito numero di destinatari.

Uno dei casi più significativi è quello dei messaggi veicolati a mezzo internet, per i quali è però necessario l'accertamento dell'indirizzo Ip cui riferire il messaggio che offende la reputazione. L'uso dei social network può infatti configurare un'ipotesi di diffamazione aggravata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, che rende possibile la trasmissione di dati e notizie ad un consistente numero di persone, un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile.

Una fattispecie specifica di diffamazione è quella compiuta a mezzo stampa e per essa è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando il cronista abbia assolto l'onere di verificare la notizia oltre ogni dubbio, anche se il fatto si sia rivelato oggettivamente non veritiero.

Il mezzo della stampa è quello delle riproduzioni tipografiche o comunque in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Il quarto comma, infine, contempla l’ipotesi aggravata della diffamazione compiuta a danno di determinate Istituzioni e autorità.

Sono altresì contemplate specifiche prove liberatorie per il reato di diffamazione. Una è data dall’art. 596 c.p. che introduce la prova della verità del fatto, e la seconda è data dall’esercizio del diritto di difesa (art. 598 c.p.) che ha come presupposti l'esistenza di un procedimento giurisdizionale e l'afferenza delle espressioni diffamatorie con l'oggetto della causa. Una specifica causa di esclusione della pena è data dall’art. 599 c.p.: la provocazione, ovvero lo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, che opera quando l'offesa alla reputazione è arrecata nell'immediatezza del fatto.

Differenza tra diffamazione e ingiuria

Una delle fattispecie penali maggiormente accostate alla diffamazione è quella dell’ingiuria, che infatti, prima della sua depenalizzazione, rendeva residuale la fattispecie contemplata dall’art. 595. Quest’ultima si differenzia dall’ingiuria perché non richiede la presenza della persona offesa nel momento consumativo del reato.

 

Cronaca

Una recensione su Tripadvisor è costata la diffamazione al cliente

È del settembre 2019 la notizia che il cliente di una pizzeria in provincia di Padova è stato condannato per diffamazione dopo aver lasciato sul noto sito di recensioni la propria insoddisfazione. Una condanna a 5.000 euro dunque, dopo aver scritto su Tripadvisor che l’ambiente della pizzeria era bello, ma il cibo no. A quanto pare aveva trovato vermi nella pizza. Una recensione che al titolare della pizzeria non è andata giù e nemmeno al giudice, secondo cui le parole hanno pregiudicato il buon nome della pizzeria poiché “la presenza di vermi in una pizza con i funghi non è anomala".

Matteo Salvini indagato per diffamazione contro la Rackete

Con una notizia di reato del dicembre 2019, la Procura di Milano ha informato Matteo Salvini di essere indagato nell’inchiesta nata dalla denuncia di Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3. Diffamazione e istigazione a delinquere i reati contestati al leader della Lega che aveva definito la Rackete "sbruffoncella", "fuorilegge" e "delinquente" dopo l’episodio dello speronamento di una nave militare italiana mentre la capitana era al comando della imbarcazione, appartenente ad una associazione non governativa tedesca, durante le operazioni di ricerca e soccorso dei naufraghi nelle zone antistanti le coste libiche.

Diffamazione per un blogger che ha ripubblicato una notizia

Il gestore del sito web CiniDiSicilia.it è stato sanzionato penalmente per aver riportato una notizia altrui ritenuta diffamatoria. Non è stato sufficiente aver pubblicato l’indicazione e il link della fonte, il copia e incolla fatto su una notizia di malasanità è costata la denuncia per diffamazione ad un blogger amatoriale poiché aveva evidenziato nomi e cognomi dei responsabili di condizioni igienico sanitarie al limite, in un nosocomio siciliano. Ora il sito è chiuso e la pagina home riporta in poche parole lo sfogo del gestore che afferma di non avere avuto velleità giornalistiche.

Il figlio di Simona Ventura denunciato dal suo avvocato

È arrivata nel mese di ottobre 2019 la denuncia per diffamazione nei confronti di Niccolò Bettarini, il figlio dell’ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura. Il suo ex legale lo aveva assistito nel processo per la grave aggressione subita dal ragazzo fuori da una discoteca milanese nel luglio dell’anno scorso. Bettarini aveva affidato ad Instagram le lamentele nei confronti dell’avvocato dopo aver saputo che uno degli aggressori aveva ottenuto gli arresti domiciliari.

Offese su Facebook nel gruppo di mamme e babysitter

Il 21 febbraio 2020 una mamma posta un contenuto sulla pagina Facebook “Mamme e babysitter” e viene subito redarguita per un errore grammaticale. Corre in soccorso una sua amica che offende pesantemente chi aveva osato fare l’osservazione. Denunciata per diffamazione a causa delle parole pesanti, si difende affermando che le ingiurie erano state scritte da un pirata informatico che avrebbe violato il suo profilo. I carabinieri hanno scoperto che non c’era alcun hacker e così è scattata anche la denuncia per simulazione di reato.

 

Convegni e Seminari

La diffamazione a mezzo stampa: tra diritto interno e diritto internazionale

L’incontro di studio si è tenuto presso l’Aula Magna della Corte di appello di Bari il 7 febbraio 2019. Si è discusso dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di diritto di cronaca e di critica, nonché della diffamazione come reato discendente dalla disciplina. Tra i relatori, alcuni magistrati della Corte di Cassazione, il Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, avvocati e docenti della facoltà di giurisprudenza di Bari che si sono avvicendati nell’esposizione dei vari interventi.

La Diffamazione tra Media Nuovi e Tradizionali

L’Università degli Studi Verona ha organizzato nel marzo 2017 il convegno in tema di diffamazione presso il Dipartimento di Scienze giuridiche. L’occasione è stata la presentazione del libro “La diffamazione tra media nuovi e tradizionali”, scritto da Alessandra B. Fossati in collaborazione con Massimo Di Muro. I temi riguardavano l’informazione e la comunicazione al tempo dei social, l’adeguatezza dei modelli tradizionali dell’informazione alla società interconnessa, i reati di opinione nell’era del web, delle fake news, della post-verità nel dibattito politico e del diritto all’oblio.

Obblighi e responsabilità civili e penali nella comunicazione

Si è svolto a Firenze il 29 settembre 2019 il Seminario formativo organizzato da Confartigianato e incentrato sulle normative Direttiva 31/2000 - Commercio elettronico, D.Lgs. 70/2003, web reputation e nuovo Regolamento sulla Privacy. Particolare approfondimento al reato di diffamazione legato a contenuti, immagini e commenti inappropriati, copyright e diritti d'autore, e alla tutela delle imprese della comunicazione, di professionisti e di aziende presenti sul Web.


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