Art. 599 cp - Provocazione
Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori (1).
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 (2) nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute (3). Rubrica sostituita dal D.L. 15 gennaio 2016 n. 7. (1)
(3) Commi abrogati dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7.
(2) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 3 Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7.
Cassazione penale, sez. V, sentenza 21 novembre 2007, n. 43089 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 21 gennaio 2008, n. 3131