Art. 600 octies cp - Impiego di minori nell’accattonaggio
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Articolo inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.
Testi per l'approfondimento
Leggi altri articoli in: Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 bis)