Art. 600 octies cp - Impiego di minori nell’accattonaggio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Articolo inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

 

Testi per l'approfondimento

Abuso e violenza in famiglia nel diritto civile internazionale e penale, Fierro Cenderelli Fabrizia, CEDAM, 2006

Abuso e violenza in famiglia nel diritto civile internazionale e penale 10113






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