Art. 600 quater bis cp - Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Articolo è stato inserito dall’art. 4 della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

 

Testi per l'approfondimento

Trattato di Diritto penale – Cybercrime, Cadoppi Alberto, Canestrari Stefano, Manna Adelmo, Papa Michele, UTET, 2019

Trattato di Diritto penale Cybercrime 687445