Art. 600 quater cp - Detenzione di materiale pornografico
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
(1) Articolo inserito dall’art. 4 della L. 3 agosto 1998, n. 269, è stato così sostituito dall’art.3della L. 6 febbraio 2006, n. 38.
Leggi altri articoli in: Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 bis)