Art. 600 septies.1 cp - Circostanza attenuante

La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. (1) Articolo aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell’art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172.




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