Art. 609 bis cp - Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Testi per l'approfondimento
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 8 giugno 2007, n. 22520, Corte d'Appello di Milano, sez. II, sentenza 15 giugno 2007, Cassazione penale, sez. III, sentenza 21 luglio 2007, n. 25112, Cassazione penale, sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 33761, Cassazione penale, sez. III, sentenza 5 novembre 2007, n. 40542, Cassazione penale, sez. III, sentenza 21 novembre 2007, n. 42979, Cassazione penale, sez. III, sentenza 29 gennaio 2008, n. 4532, Cassazione penale, sez. III, sentenza 29 gennaio 2008, n. 4538, Cassazione penale, sez. I, sentenza 7 febbraio 2008, n. 6072, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 12 marzo 2008, n. 11100, Cassazione penale, sez. III, sentenza 3 aprile 2008, n. 13983, Cassazione penale, sez. III, sentenza 9 aprile 2008, n. 14744, Tribunale di Enna, sentenza 21 maggio 2008, Cassazione penale, sez. III, sentenza 3 luglio 2008, n. 26766, Cassazione penale, sez. III, sentenza 21 luglio 2008, n. 30403 e Cassazione penale, sez. III, sentenza 9 settembre 2009, n. 34870