Art. 609 undecies cp - Adescamento di minorenni
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172
Testi per l'approfondimento
Leggi altri articoli in: Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 bis)