Art. 61 cp - Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi abietti o futili;

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (1)

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale; (2) (3)

11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai anni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione. (4)

11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere; (5)

11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (6).

11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto  in danno di persone  ricoverate  presso  strutture  sanitarie  o  presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o  a  causa  di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le  professioni  sanitarie  e socio-sanitarie nonché' di chiunque svolga  attività  ausiliarie  di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio  di  tali  professioni  o attività.

(1) Il precedente comma che recitava: “l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;” è stato così sostituito dall’art. 1, comma 7, della L. 15 luglio 2009, n. 94

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(3) A norma dell’art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94, la disposizione di cui a questo numero si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi.

(4) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 20, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 1, L. 26 novembre 2010, n. 199.

(6) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.



Truffa aggravata ai sensi dell' art61 c.p. , n. 11 è divenuta fattispecie procedibile soltanto a querela di parte - Cassazione penale , sez. II , 13/11/2020 , n. 3434

A seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 anche la truffa aggravata ai sensi dell' art61 c.p. , n. 11 è divenuta fattispecie procedibile soltanto a querela di parte. Invero, il D.Lgs. n. 36 del 2018, art. 8 ha limitato la procedibilità d'ufficio alle sole ipotesi, qui non ricorrenti, della presenza delle aggravanti (ad effetto speciale) previste all' art. 640 c.p. , nn. 1, 2 e 2 bis ovvero dell'aggravante di cui all' art61 c.p. , comma 1, n. 7: fuori da queste ipotesi, la truffa è perseguibile a querela di parte. Ne discende che di tale modifica normativa favorevole per l'imputato deve tenersi conto nei procedimenti ancora pendenti occorrendo dare seguito all'orientamento secondo cui a seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 c.p. , introdotta dal D.Lgs. n. 36 del 2018 , nei procedimenti in corso per il delitto di truffa aggravata ex art61 c.p. , n. 11, l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell' art. 129 c.p.p. , ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale

Cassazione penale , sez. II , 20/03/2019 , n. 21491

Solo in presenza di aggravanti ad effetto speciale continua a sussistere la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art61 c.p. , n. 11; in tutti gli altri rimanenti casi la procedibilità è a querela di parte.

Cassazione penale , sez. II , 09/10/2020 , n. 29792

L'intervento novellatore del 2017 ( l. 23 giugno 2017, n. 103 , in vigore dal 3 agosto 2017), che ha dato all' art. 628, comma 4, c.p.  un contenuto nuovo, affermando che Se concorrono due o più delle circostanze di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art61, la pena è della reclusione da sei a venti anni..., indica un più elevato minimo edittale anche nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti interne al medesimo numero (1) dell' art. 628 c.p. , comma 3.
Consegue che ciascuno dei numeri interni al catalogo del ridetto comma 3 contiene una disposizione a più norme autonome ed eventualmente concorrenti.

Inammissibile la questione di legittimità sull’applicazione delle circostanze allo straniero - Corte costituzionale 66/2010

È manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, c.p., introdotto dall'art.1, lett. f), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. L'ordinanza di rimessione non illustra, infatti, la ragione per la quale una circostanza aggravante fondata sulla "illegalità" del soggiorno dovrebbe applicarsi anche per reati che consistono, come quello contestato nel giudizio principale, proprio in violazioni della disciplina dell'immigrazione, posto che, secondo quanto stabilito nella prima parte dell'art. 61 c.p., le circostanze comuni aggravano il reato solo "quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali". Corte costituzionale, sentenza n. 66 del 24 febbraio 2010.


 

Cassazione Penale SSUU 3286/2008: le circostanze attenuanti vanno valutate in relazione al singolo reato

In tema di continuazione, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso. (Annulla con rinvio, App. Torino, 2 novembre 2007). Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 3286 del 27 novembre 2008. 


 



La circostanza 11 è richiamata dall'articolo 646 cp per appropriazione indebita e dall'articolo 582 cp per lesioni personali lievi.


Leggi altri articoli in: Titolo III - Del reato (artt. 39-84)
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