Art. 61 cp - Circostanze aggravanti comuni
Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (1)
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;
11-bis) l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale; (2) (3)
11-ter) l’aver commesso un delitto contro la persona ai anni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione. (4)
11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere; (5)
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza (6).
11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.
11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché' di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.
(1) Il precedente comma che recitava: “l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;” è stato così sostituito dall’art. 1, comma 7, della L. 15 luglio 2009, n. 94
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
(3) A norma dell’art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94, la disposizione di cui a questo numero si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi.
(4) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 20, della L. 15 luglio 2009, n. 94.
(5) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 1, L. 26 novembre 2010, n. 199.
(6) Numero aggiunto dall’art. 1, comma 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Truffa aggravata ai sensi dell' art. 61 c.p. , n. 11 è divenuta fattispecie procedibile soltanto a querela di parte - Cassazione penale , sez. II , 13/11/2020 , n. 3434
Cassazione penale , sez. II , 20/03/2019 , n. 21491
Cassazione penale , sez. II , 09/10/2020 , n. 29792
Inammissibile la questione di legittimità sull’applicazione delle circostanze allo straniero - Corte costituzionale 66/2010
È manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione in ordine ad una condizione essenziale di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, c.p., introdotto dall'art.1, lett. f), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale. L'ordinanza di rimessione non illustra, infatti, la ragione per la quale una circostanza aggravante fondata sulla "illegalità" del soggiorno dovrebbe applicarsi anche per reati che consistono, come quello contestato nel giudizio principale, proprio in violazioni della disciplina dell'immigrazione, posto che, secondo quanto stabilito nella prima parte dell'art. 61 c.p., le circostanze comuni aggravano il reato solo "quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali". Corte costituzionale, sentenza n. 66 del 24 febbraio 2010.
Cassazione Penale SSUU 3286/2008: le circostanze attenuanti vanno valutate in relazione al singolo reato
In tema di continuazione, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso. (Annulla con rinvio, App. Torino, 2 novembre 2007). Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 3286 del 27 novembre 2008.
La circostanza 11 è richiamata dall'articolo 646 cp per appropriazione indebita e dall'articolo 582 cp per lesioni personali lievi.