Art. 610 cp - Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.



Violenza Privata del Pubblico Ministero in sede di interrogatorio

Integra il reato di tentata violenza privata la condotta del pubblico ministero volta a costringere il soggetto escusso ai sensi dell'art. 362 cod. proc. pen., quale persona informata sui fatti, a rendere dichiarazioni su indagini in corso, confermative dell'assunto accusatorio, prospettando allo stesso, con modalità intimidatorie e violenze verbali, l'arresto immediato quale conseguenza inevitabile e immediata della sua reticenza.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 20365 del 27 gennaio 2023


Sottrarre le chiavi del mezzo è violenza privata

Commette il delitto di violenza privata colui che sottrae momentaneamente al possessore le chiavi di avviamento di un ciclomotore, per imporgli di attendere all'esterno di un locale e di consentire che l'agente ne assuma la guida, poiché tale condotta è preordinata a costringere la vittima a perdere, sia pure temporaneamente, il potere di utilizzo del mezzo e a subire una limitazione della propria libertà psichica.

Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43563 del 24 ottobre 2019


 

Minaccia danneggiamento se non sposta la macchina: tentata violenza privata

Sussiste il reato di danneggiamento, ex art. 635 c.p., e di tentata violenza privata, ex art. 56 ed art. 610 c.p., in quanto la parte offesa non solo ha subito il danno, riscontrato de visu anche dal teste, ma è stata altresì oggetto della tentata violenza privata posta in essere dal prevenuto, le cui minacce hanno assunto valenza costrittiva proprio a causa del già perpetrato danneggiamento; peraltro, la violenza è tentata e non consumata, solo perché la parte offesa non spostò la macchina in assenza di altro posto. Nella specie, l'imputato prima ha danneggiato l'autovettura della parte offesa e poi ha tentato di costringerla a spostare la predetta autovettura, proferendo le parole "se non sposti la macchina prendo una mazza e ti spacco il vetro".

Tribunale Monza, 17/02/2005, n. 404


 

Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 21 gennaio 2009, n. 2437


Cassazione Penale, sez. V, sentenza 16 marzo 2009, n. 11522


Cassazione Penale, sez. V, sentenza 31 luglio 2009, n. 31758


Tribunale di Lecco, sez. II, sentenza 10 maggio 2010