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Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. (1)
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. (2)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. (2)
(1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 24, L. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Commi modificati dal DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150
Cassazione Penale, sez. V, sentenza 5 giugno 2008, n. 22602
Cassazione Penale, sez. V, sentenza 9 luglio 2009, n. 28251
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