Art. 615 cp - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
1. Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.
3. Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Cassazione Penale, sez. V, sentenza 14 gennaio 2008, n. 1766
Leggi altri articoli in: Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 bis)