Art. 62 cp - Circostanze attenuanti comuni

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.



Cassazione Penale 25936/2017 lo stato di nervosismo non esclude il reato di lesioni

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la sentenza n. 25936 del 24 maggio 2017 si è pronunciata sul caso della madre che ha scagliato il telecomando sul volto del figlio provocandogli lesioni, ed ha sancito che lo stato emotivo di nervosismo e risentimento provato dal genitore nei confronti del figlio non vale ad escludere l’elemento psicologico del reato di lesioni personali e di maltrattamenti in famiglia poiché l’attenuante della provocazione richiede che l’agente abbia perso il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto eccezionale. Non può nemmeno escludersi il dolo qualora l’entità delle lesioni inferte testimoni che l’agente si trovava a minima distanza dalla persona offesa ed abbia impresso notevole forza nello scagliare l’oggetto.

Cassazione Penale 40177/2009 perché ricorra l’attenuante della provocazione è necessario lo stato d’ira

La circostanza attenuante della provocazione ricorre quando il reato sia commesso non già in un generico stato di emozione, agitazione, timore o paura, bensì in uno stato d'ira, essendo necessario che l'agente abbia perduto il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalità esteriori, capace di alterare i freni inibitori, come tale costituente eccezione al principio generale, secondo cui gli stati emotivi non sono causa di diminuzione della imputabilità. (Annulla in parte con rinvio, Ass. App. Roma, 03/02/2009). Cassazione Penale, sentenza n. 40177 dell’1 ottobre 2009.

Cassazione Penale, 38111/2009: il ravvedimento operoso deve recare un contributo efficace alle indagini

La ritrattazione successiva all'avvio delle investigazioni dà luogo al ravvedimento operoso nel delitto di simulazione di reato solo se elida o attenui efficacemente le conseguenze del fatto e non quando avvenga a tale distanza dalla falsa denuncia da non arrecare alcun efficace contributo alle indagini, avendo già l'autorità investigativa ricostruito autonomamente la consistenza dei fatti. (Fattispecie in cui è stata esclusa la riconoscibilità dell'attenuante in quanto la ritrattazione era intervenuta dopo che all'esito delle indagini svolte la simulazione era stata scoperta). (Rigetta, App. Napoli, 7 giugno 2007). Cassazione Penale, sentenza n. 38111 del 18 giugno 2009.

Cassazione Penale SSUU 5941/2009: l’attenuante della riparazione del danno non si estende ai concorrenti

In tema di concorso di persone nel reato, ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno. (Rigetta, App. Milano, 12 giugno 2003). Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 5941 del 22 gennaio 2009.

Cassazione Penale SSUU 3286/2008: la circostanza della riparazione del danno va applicata ad ogni singolo reato

In tema di continuazione, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso. (Annulla con rinvio, App. Torino, 2 novembre 2007). Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 3286 del 27 novembre 2008.

Cassazione Penale 19966/2008: la gravità del fatto prescinde dalla esistenza di precedenti penali

In tema di reati sessuali, deve escludersi il vizio di manifesta illogicità della motivazione in caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza del reo con contestuale diniego dell'attenuante speciale della minore gravità del fatto (art. 609 bis, comma terzo, cod. pen.), in quanto mentre l'incensuratezza attiene alla mancanza di precedenti penali, diversamente la gravità del fatto attiene alla condotta concretamente posta in essere e prescinde dalla circostanza di essere o meno il reo immune da precedenti penali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che, a ritenere diversamente, il delitto di violenza sessuale potrebbe essere ritenuto di minore gravità se commesso da un incensurato). (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 2 febbraio 2007). Cassazione Penale, sentenza n. 19966 del 9 aprile 2008.

Cassazione Penale 46306/2007: niente attenuante del valore morale agendo in nome della militanza antifascista 12.12.2007

Secondo la Cassazione Penale, che si è pronunciata con sentenza n. 46306 del 12 dicembre 2007, chi agisce in nome della militanza antifascista non può invocare l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, trattandosi di motivi di carattere politico e come tali non universalmente condivisi. Tale circostanza attenuante sussiste invece quando la condotta penalmente rilevante sia originata da valori comunemente avvertiti dalla coscienza collettiva.

Cassazione Penale 37352/2007: la “causa d’onore” non è una circostanza attenuante

L'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale non è configurabile in relazione alla cosiddetta "causa d'onore" (In motivazione, la Corte di cassazione ha osservato che la "causa d'onore" è espressione di una concezione del rapporto di coniugio in contrasto con valori riconosciuti e tutelati anche dalla Costituzione, quali il rispetto della vita, la dignità della persona, l'uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazioni basate sul sesso, l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio). (Dichiara inammissibile, Ass. App. Catania, 25 ottobre 2006). Cassazione Penale, sentenza n. 37352 del 26 settembre 2007.

Cassazione Penale 35535/2007: i danni patrimoniali complessivi rilevano ai fini della circostanza attenuante

In tema di delitto di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la ricorrenza dell'attenuante in parola nella ricettazione di un blocchetto di assegni di conto corrente bancario, successivamente riempiti per un ammontare complessivo di circa quattro milioni di lire). Cassazione Penale, sentenza n. 35535 del 26 settembre 2007.

Cassazione Penale 11124/1997 lo stato d’ira può protrarsi nel tempo e non essere immediato

L’art. 62 n. 2 cp prevede la circostanza attenuante dello “stato d'ira" che, a differenza del previgente "impeto d'ira", non necessariamente richiede che sia in rapporto di immediatezza con la reazione. Infatti, tale alterazione emotiva può protrarsi nel tempo e riferirsi ad un avvenimento prossimo e idoneo alla reazione la quale non deve consistere in una passione tramutata in odio. Cassazione Penale sentenza n. 11124 del 12 novembre 1997.




Leggi altri articoli in: Titolo III - Del reato (artt. 39-84)
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