Art. 624 cp - Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.
Testi per l'approfondimento
Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Mantovani Ferrando, CEDAM, 2018
Cassazione Penale, sez. V, sentenza 4 luglio 2007, n. 25548
Cassazione Penale, sez. V, sentenza 11 novembre 2008, n. 43224
Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 24 aprile 2009, n. 17604
Furto di energia elettrica - Delitto a consumazione prolungata - Effetti - Rilevanza unitaria delle plurime captazioni di energia - Sussistenza.
Il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l'evento continua a prodursi nel tempo sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva.
Corte d'Appello di Palermo, Sezione 4 Penale, sentenza 11 marzo 2011, n. 837
Impianto elettrico dell'agente - Collegamento alla presa Enel - Interruttore - Appropriazione dell'energia senza registrarne i consumi - Mancata corresponsione del prezzo - Configurabilità del delitto di furto aggravato.
La presenza di un cavo direttamente collegato sulla presa Enel esezionabile mediante interruttore, finalizzata all'alimentazione dell'impianto dell'agente, costituisce circostanza idonea alla configurabilità del delitto di furto di energia elettrica, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, da identificarsi quest'ultimo proprio nella predisposizione del cavo nella presa Enel al fine di impedire, utilizzando il relativo interruttore, la rilevazione del consumo di energia da parte della società di erogazione. La descritta condotta, invero, nella parte in cui consente all'utente di ottenere la fornitura secondo il fabbisogno necessario senza la registrazione del consumo, configura l'impossessamento del bene illecitamente, giacché non solo non provvede alla controprestazione, ma altresì impedisce, con il rilevato espediente, la registrazione del consumo, integrando la sottrazione dell'ingiusto profitto. Accertate nella specie circostanze, per quanto innanzi, idonee alla integrazione del delitto di furto aggravato, alcun rilievo può attribuirsi all'assunto difensivo nella parte in cui sostiene che l'intervento illegale sarebbe stata posto in essere, di propria iniziativa, da persona intervenuta al solo fine di ovviare ad un guasto improvviso dell'impianto, senza rendere di ciò edotto colui a vantaggio del quale l'impianto stesso era realizzato.
Tribunale Bari, Sezione 2 Penale, sentenza 4 marzo 2011, n. 468
Furto di energia elettrica - Semplice allacciamento abusivo - Esclusione dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento.
In tema di furto di energia elettrica non è ravvisabile l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, n. 2 C.p. nel semplice allacciamento abusivo all'altrui contatore. L'uso del mezzo fraudolento di cui alla norma, infatti, presuppone che la condotta della sottrazione si sia accompagnata da uno stratagemma idoneo a nascondere l'accadimento al proprietario del bene, cosa che non può dirsi in relazione al semplice collegamento dei fili elettrici che integra, di per se, un elemento costitutivo del reato (in quanto rende possibile il furto di energia) non idoneo da solo, dove non espressamente camuffato, ad integrare l'aggravante in parola.
Tribunale Ruvo di Puglia, Penale, sentenza 18 febbraio 2010, n. 46
Furto di energia elettrica - Allaccio abusivo al contatore di altro soggetto - Circostanze e presupposti per la configurabilità della fattispecie - Interesse esclusivo del prevenuto - Imputabilità.
Incorre nell'imputazione per il reato di furto di cui all'art. 624 c.p., il prevenuto che, allacciandosi abusivamente al contatore ENEL della p.o., abbia usufruito del servizio a seguito della sospensione della fornitura per morosità nel pagamento delle bollette. In merito al delitto ascritto, non possono sussistere dubbi in ordine alla colpevolezza dell'imputato laddove il furto in questione non possa essere addebitato ad altro soggetto stante l'interesse esclusivo dell'imputato di beneficiare del servizio, ai danni della persona offesa ed a causa della sua morosità.
Tribunale Perugia, Penale, sentenza 30 gennaio 2010, n. 1296
Furto - Oggetto di furto di energia elettrica - Natura del reato - Reato a "consumazione prolungata" - Conseguenze in tema di flagranza di reato.
Il reato di furto di energia elettrica commesso mediante abusivo allacciamento alla rete di distribuzione va qualificato, nel caso in cui i vari prelievi di energia si susseguano nel tempo, come reato non permanente ma piuttosto definibile "a consumazione prolungata" o "a condotta frazionata", con conseguente configurabilità, comunque, quando la captazione sia in atto, dello stato di flagranza.
Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, sentenza 22 gennaio 2010, n. 1201
Furto di energia elettrica: può applicarsi la scriminante dello stato di necessità
Le difficoltà economiche del soggetto che si allaccia abusivamente alla rete elettrica pubblica non escludono la sua responsabilità penale, qualora l’imputato non abbia provveduto autonomamente a richiedere le garanzie sui bisogni primari da parte degli enti preposti all'assistenza sociale.
Cassazione sentenza n. 994 del 12 gennaio 2018