Art. 625 bis cp - Circostanze attenuanti

Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

Cassazione Penale, sez. II, sentenza 14 giugno 2007, n. 23417 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 30 ottobre 2008, n. 40577


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