Art. 627 cp - Sottrazione di cose comuni
Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.
Articolo abrogato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
Testi per l'approfondimento
Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Mantovani Ferrando, CEDAM, 2018
Leggi altri articoli in: Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)