Art. 628 cp - Rapina
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. (1)
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098 (1): 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis. 3 bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3 ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; 3 quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098. (2)
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. (3)
(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 8, lett. a), L 23 giugno 2017, n. 103.
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 8, lett. c), L 23 giugno 2017, n. 103.
(3) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 27, lett. b), L 15 luglio 2009, n. 94.
Testi per l'approfondimento
Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Mantovani Ferrando, CEDAM, 2018
Cassazione Penale, sez. II, sentenza 14 giugno 2007, n. 23418 e Cassazione Penale, sez. II, sentenza 19 ottobre 2009, n. 40473