Art. 631 cp - Usurpazione

Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

 

 

 

Testi per l'approfondimento

Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Mantovani Ferrando, CEDAM, 2018

Diritto penale Parte speciale II Delitti contro il patrimonio