Art. 635 bis cp - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni (2). Articolo così sostituito dall’art. 5, comma 1, della L. 18 marzo 2008, n. 48. (2) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m) del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7.




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