Art. 635 quater cp - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata (2). (1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 2, della L. 18 marzo 2008, n. 48. (2) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o) del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7.