Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata (2). (1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 2, della L. 18 marzo 2008, n. 48. (2) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p) del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7.