Truffa - Articolo 640 Codice Penale
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5) (1).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7. (2)
(1) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 28, della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Comma aggiunto dall'art. 98, L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi modificato dall'art. 8, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.
Testi per l'approfondimento
La truffa, Andrea Fanelli, Giuffrè, 2009
Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Mantovani Ferrando, CEDAM, 2018
L' arte dello shopping. All'arte del vendere si risponde con l'arte del comprare, Antonio Foglio, Franco Angeli, 2007
Diritto penale del lavoro. Nuove figure e questioni controverse, Adriano Morrone, Giuffrè, 2009
Le frodi nel sistema assicurativo italiano, M. R. Oliviero (a cura di), Nuova Giuridica, 2016
Corsi per l'approfondimento
La frode informatica
L’Associazione per la formazione e aggiornamento professionale, AFAP, dispone di una piattaforma per la formazione online dei professionisti del diritto. Tutti i corsi sono accreditati dal CNF e danno diritto a crediti formativi spendibili presso il proprio Ordine di appartenenza. L’avvocato Mario Luberto è il docente del corso a pagamento sul tema della truffa nell’ambito dei reati informatici, nel quale sono oggetto di insegnamento in moduli separati tematiche come: La Frode informatica aggravata dal furto o dall’indebito utilizzo di identità digitale; La frode informatica; L’art. 640 ter c.p.; Il Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013 convertito dalla L. 119 del 11 ottobre 2013; L’aggravante del furto e dell’indebito utilizzo dell’identità digitale; L’art. 640 c.p.; La fattispecie del phishing.
I reati contro il patrimonio
Atoma, azienda qualificata per la formazione professionale nel ramo delle assicurazioni e della sicurezza, accreditata come organismo di formazione per la regione Lombardia, propone per tutto l’anno 2020 un corso telematico accessibile 24h rivolto a conoscere le problematiche giuridiche legate alle modalità di liquidazione e rimborso degli eventi dannosi che nascono dai reati contro il patrimonio, inclusi rapina, truffa e appropriazione indebita. Autore e docente del corso, l’ispettore IVASS Renato Baldo.
Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e Politiche per la sicurezza urbana
L’Università telematica UNICUSANO propone per l’anno accademico 2019-2020 il Master di II Livello in Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e Politiche per la sicurezza urbana, per il riconoscimento di 60 crediti formativi. Il Master ha ad oggetto la formazione della figura professionale multidisciplinare del Criminologo - Esperto in Scienze Forensi, fornendo competenze nel campo degli interventi di prevenzione e contrasto ad ogni forma di crimine. Il programma didattico prevede lezioni in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h; negli insegnamenti anche la “Dinamica del crimine e spazio di vita. I delitti contro il patrimonio”, tra i quali la truffa, con uno sguardo alle nuove fattispecie informatiche.
Cassazione penale 189/2020: Momento consumativo delle operazioni fraudolente di "trading" finanziario
Il delitto di truffa commesso dall'intermediario finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni di "trading" mobiliare ha natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza che aveva considerato a consumazione prolungata la truffa effettuata mediante sottoscrizioni di singoli contratti di mandato, individuando erroneamente l'avvenuta consumazione al momento della mancata restituzione delle somme versate all'intermediario).
Cassazione penale 52003/2019: Acquisizione fraudolenta del profitto mediante accreditamento su carta postpay dell'agente
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Cassazione penale 50697/2019: Concorso del reato con la spendita di monete false
È configurabile il concorso formale fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati dalla spendita di monete falsificate -, ma anche ulteriori elementi essenziali, costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale.
Cassazione penale 48159/2019: Il gioco dei "tre campanelli" non configura il reato di truffa
Non configura il reato di truffa ma quello di cui all'art. 718 cod. pen., il gioco dei "tre campanelli" – e quelli similari delle "tre tavolette" o delle "tre carte" - in ragione del fatto che la condotta del soggetto che dirige il gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell'ambito dei fatti notori, sempre che all'abilità ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attività del medesimo.(In motivazione la Corte ha altresì evidenziato che l'induzione della persona offesa a giocare con il miraggio della vincita, non rappresenta di per sé un artificio o raggiro).
Cassazione penale 47186/2019: Circostanza aggravante comune della minorata difesa pubblica o privata
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa ad una truffa perpetrata in danno di una donna di 73 anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice della cautela che, in ragione della vigile attenzione reattiva ai raggiri prestata dalla persona offesa e della prontezza tenuta nel raccogliere elementi utili alla identificazione dell'agente, ha escluso la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa).
Cassazione penale 43910/2019: Sussistenza del diritto di querela da parte del terzo danneggiato dalla truffa
Anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma del mancato conseguimento di un profitto, è legittimato a proporre querela. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto il diritto di querela in capo alla figlia dell'acquirente di un'autovettura, destinata a divenire intestataria ed utilizzatrice del mezzo).
Tribunale penale di Foggia 3 ottobre 2019: Abbandono del posto e contemporanea altra attività
Configura il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, 2° comma, n. 1, c.p. il fatto del pubblico dipendente che abbandona il posto di lavoro in modo arbitrario, per compiere attività incompatibili, nell'orario impegnato, con le incombenze sue proprie, inducendo in tal modo la pubblica amministrazione a ritenere erroneamente che le mansioni proprie del suo dipendente fossero da questi regolarmente espletate e che, quindi, avesse titolo alla retribuzione.
Cassazione penale 35924/2019: Integra truffa applicare bollini a ricette per farmaci non consegnati
Integra il reato di truffa e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la condotta del farmacista che, presentando alla ASL ricette sulle quali sia stata applicata la c.d. fustella, attestante la consegna di farmaci in realtà mai consegnati agli assistiti, ottenga il relativo rimborso, in quanto l'apposizione della fustella integra l'artificio o il raggiro che induce la ASL in errore sull'effettività della prestazione erogata.
Cassazione penale 35590/2019: E' ingiusto profitto aprire un conto corrente usando false generalità
In tema di truffa, l'ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca, costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà al correntista la possibilità di emettere assegni e di fruire di tutti gli altri servizi connessi all'esistenza del rapporto in questione.
Cassazione penale 25165/2019: Artifici o raggiri dati dalla falsa prospettazione del proposito di vita in comune
Integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, mentendo in merito ai propri sentimenti ed al proposito di una vita in comune, ingenera nella vittima, a lui sentimentalmente legata, la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto, inducendola al compimento di atti di disposizione patrimoniale a ciò destinati (nella specie, consistenti nell'acquisto e cointestazione di un immobile e di quote societarie).
Cassazione penale 17322/2019: Fattispecie in materia di immatricolazione di autovetture importate dall'estero
La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il "locus commissi delicti" nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli).
Cassazione penale 15601/2019: Elemento soggettivo nell'omesso pagamento del pedaggio autostradale
In tema di omesso pagamento di pedaggio autostradale, si configura l’attribuibilità soggettiva del reato di truffa al proprietario dell’autoveicolo qualora l’imputato non abbia fornito alcuna spiegazione alternativa in merito alla disponibilità del veicolo al momento dei fatti. La titolarità della vettura, infatti, induce a ritenere, secondo una massima di esperienza, che il proprietario ne abbia la disponibilità. Pertanto, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, non va trascurato che, secondo consolidata giurisprudenza, è prospettabile un onere di allegazione di elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze idonei, ove riscontrati, ad escluderne la responsabilità.
Cassazione penale 40045/2018: Aggravante della minorata difesa nella truffa "on line"
In tema di truffa on-line, è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete.
Cassazione penale 36138/2018: Impossessamento di bancomat e codice con il consenso del titolare è furto aggravato e non truffa
In tema di reati contro il patrimonio, integra il reato di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi dapprima ottenga in maniera fraudolenta il consenso del titolare della tessera bancomat e del relativo codice per effettuare un prelievo di denaro per conto di costui e, successivamente, si impossessi del contante contro la volontà della vittima.
Cassazione penale 33299/2018: Il transito attraverso un varco viacard senza apposita tessera integra truffa
Integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera. (Fattispecie relativa ad autotrasportatore che, in più occasioni, impegnava il varco riservato ai clienti Viacard e si faceva rilasciare dall'operatore il biglietto di mancato pagamento che gli consentiva di guadagnare l'uscita, così dando a intendere di aver impegnato la corsia sbagliata o di avere dimenticato il titolo di pagamento).
Cassazione penale 939/2017: Momento consumativo del reato nella truffa “on line” con accredito su postepay
In tema di truffa “on line”, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Cassazione penale 54948/2017: Elemento oggettivo della truffa mediante vendita di beni "on line"
La truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.
Cassazione penale 155/2012: Nozione dell’atto di disposizione patrimoniale
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno.
Delitto contro il patrimonio mediante frode
La collocazione sistematica del reato di truffa è all'interno del Titolo XIII del Codice Penale, rubricato Delitti contro il patrimonio, ed è compreso tra i delitti contro il patrimonio mediante frode.
Patrimonio e autodeterminazione come oggetti di tutela
Ad essere tutelati dalla norma sono il patrimonio e la libera formazione del consenso altrui, ovvero la libertà di autodeterminazione.
Penalmente rilevante, è l'interesse pubblicistico a che non sia leso il dovere di lealtà e correttezza e la libertà di scelta dei contraenti.
Per il fatto che sono individuati due beni giuridici oggetto di tutela, il reato di truffa viene considerato plurioffensivo.
La cooperazione del soggetto passivo
È un reato comune, pertanto chiunque può essere il soggetto attivo.
Il soggetto passivo, essendo un reato in contratto, suo malgrado effettua una cooperazione nel delitto, poiché conclude un negozio giuridico con l’agente senza avvedersi della natura ingannatoria della condotta e così facendo, subisce la deminutio patrimonii.
Può però sussistere una differenza di identità tra persona indotta in errore e persona offesa, ovvero chi è titolare del patrimonio, purché vi sia nesso di causalità tra induzione in errore e gli elementi costitutivi del profitto e del danno.
Concatenazione di momenti nella condotta tipica fraudolenta
Il legislatore ha tipizzato una concatenazione di momenti giuridicamente rilevanti che conducono alla formazione della fattispecie delittuosa.
La natura di reato a forma vincolata della truffa si esplica in una serie di artifici e raggiri che portano la vittima ad essere indotta in errore e a commettere un atto dispositivo del patrimonio, idoneo a provocare una diminuzione patrimoniale per la vittima, da un lato, e un profitto per l’autore del reato, dall’altro.
L’elemento materiale del reato può quindi suddividersi innanzitutto negli artifici e raggiri, che si possono descrivere quanto al primo aspetto, in un camuffamento della realtà esterna, e quanto al secondo requisito, in un discorso subdolo volto a orientare in modo fuorviante le decisioni altrui.
La giurisprudenza ritiene che la menzogna possa integrare uno di questi requisiti allorquando si presenti come una condotta commissiva o omissiva idonea a suggestionare e convincere la persona offesa di una situazione che non ha riscontro nella realtà (Cass. Pen., Sez. II, 20.9.2011).
Ulteriori requisiti costitutivi della truffa sono l'induzione in errore e l'atto di disposizione patrimoniale. Gli artifici e raggiri hanno dunque come conseguenza l’evento determinato dallo stato di errore del soggetto passivo. Ad esso consegue il secondo evento, cioè l'atto di disposizione patrimoniale, dal quale deriva, come ultimo aspetto, l'evento finale costituito dal danno patrimoniale.
Infine, a costituire la truffa concorrono il profitto ingiusto e il danno. Per profitto va inteso qualsiasi vantaggio patrimoniale conseguito senza un titolo giuridico che lo giustifichi, mentre il danno deve consistere in una lesione concreta del contenuto patrimoniale della vittima, che si trova a vedere uscire definitivamente un bene dalla propria sfera patrimoniale.
Dall’analisi degli elementi costitutivi del reato se ne ricava la natura istantanea con effetti permanenti e di danno: si perfeziona con la deminutio patrimonii a seguito della condotta tipica e trova il suo momento consumativo nell'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Cass. pen. 8438/2013).
Perciò la figura del tentativo è comunemente ammessa quando alla condotta fraudolenta non consegua la diminuzione patrimoniale, purché gli atti tipici compiuti possano con una valutazione ex ante considerarsi idonei ad essere lesivi.
L’agente accetta il rischio
La truffa può essere ravvisata qualora nell’agente si siano prospettati come conseguenze possibili della propria condotta, accettando il rischio, la patrimonialità del danno e l'ingiustizia del profitto. Ciò rende la truffa punibile a titolo di dolo generico, come volontà e intenzione di indurre taluno in errore mediante artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Truffa contrattuale e conseguimento di erogazioni pubbliche
Oltre all’aggravamento di pena contenuto nel comma 2 dello stesso articolo 640 c.p. al verificarsi di una delle condizioni enumerate (se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; se il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61 n. 5 c.p.), una circostanza aggravante speciale del delitto di truffa – e non una figura autonoma di reato – è prevista al successivo articolo 640 bis c.p. dove la pena per il delitto è aumentata quando la truffa abbia ad oggetto il conseguimento di erogazioni provenienti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Una tipologia di truffa categorizzata dalla giurisprudenza è quella contrattuale, che si realizza quando l'agente ponga in essere artifici e raggiri nel momento della formazione del negozio giuridico, inducendo il contraente a compiere un atto a lui pregiudizievole.
L'inganno può verificarsi in qualsiasi momento dell'iter formativo del contratto (ex plurimis Cass. Pen. n. 41073/2004) e può concretarsi anche in un silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di informare su di esse.
Non viene considerata punibile a titolo di delitto previsto dall'art 640 la c.d. truffa processuale ovvero la condotta di chi induce in errore il giudice in un processo mediante artifici o raggiri per ottenere una decisione favorevole, poiché il provvedimento giurisdizionale non è considerato espressione di liberà negoziale bensì esplicazione del potere giurisdizionale di natura pubblicistica (Cass. Pen. Sez. II, n. 41127 del 14/06/2013).
In caso di condotta fraudolenta in ambito processuale, assumerà rilievo penalistico la fattispecie prevista dall'art. 374 c.p. per chi trae in inganno il giudice nell'atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nell'esecuzione di un incarico.
Gli altri delitti contro il patrimonio
È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (art. 2 e 8 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.), a meno che dalla condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni.
Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'articolo successivo è invece in rapporto di sussidiarietà, e non di specialità, con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al pari del quale, e diversamente dal delitto di malversazione a danno dello Stato, è configurabile anche nel caso di indebita erogazione di contributi aventi natura assistenziale (Cass. pen., Sez. Un. 19 aprile 2007, n. 16568).
Per restare nel novero dei delitti contro il patrimonio, vanno sottolineate le differenze con il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p., nel quale l’impossessamento non consegue all’inganno del proprietario; con il reato di estorsione ex art. 629 c.p. poiché, il pericolo rappresentato nella fattispecie di cui al comma 2, n. 2 dell’art. 640 c.p. è immaginario e non reale; con il reato di furto ex art. 624 c.p., dal momento che il profitto è ottenuto non contro o in assenza della volontà della vittima ma attraverso il suo consenso, seppure viziato dall'inganno; così anche avuto riguardo al reato di furto aggravato per l'uso del mezzo fraudolento ex art. 625 n. 2 c.p., mancando nella truffa l’elemento del raggiro come mezzo attraverso il quale agevolare la sottrazione; infine, con il reato di insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p. perché nella truffa la frode è attuata mediante simulazione e dissimulazione di circostanze non vere, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente, rendendo la truffa reato più grave proprio per la presenza del raggiro o dell'artificio.
Cronaca
Falsifica la firma di un defunto: condannato per truffa
Il dipendente di una azienda che fornisce energia elettrica, incaricato di vendere contratti porta a porta, è stato denunciato con l’accusa di truffa per aver falsificato la firma di un uomo deceduto. È accaduto a Pesaro lo scorso gennaio. Una signora vedova da quattro anni, si vede recapitare la bolletta con il nome del marito e scopre che sul contratto c’è la sua firma. Tutto questo per sottrarre un utente ad una compagnia concorrente senza scomodarsi a chiedere il consenso della donna che però non si è persa d’animo e, scovata la truffa, ha denunciato l’uomo e preteso a gran voce il ripristino della vecchia utenza.
Un caso di truffa nelle vendite online in Friuli
Nella primavera del 2019 un signore di Ravenna risponde ad un annuncio sul portale Kijiji che pubblicizzava la vendita di un registratore audio a bobine, con relativi accessori, al costo di 500 euro. Telefona al venditore e dopo aver preso accordi effettua il bonifico alle coordinate bancarie che gli sono state fornite. Dopo qualche giorno dall’acquisto, si accorge che in realtà non gli sarebbe arrivato proprio un bel nulla: parte così la denuncia per truffa ai danni dell’intestatario dell’IBAN, una vecchia conoscenza delle truffe online.
Il Coronavirus non ferma le truffe: gli appalti delle mascherine
Arrestato per truffa l’imprenditore che si era aggiudicato l’appalto indetto dal Consip. Una truffa da ben 15 milioni di euro quella messa in atto dall’imprenditore laziale amante della bella vita, che avrebbe dovuto fornire 24 milioni di mascherine chirurgiche, di cui 3 milioni in soli 3 giorni. Mai prodotte, mai arrivate in porto. La denuncia è arrivata i primi giorni di aprile, insieme agli echi delle cronache che lo hanno additato come il primo scandalo ai tempi del Coronavirus.
Finti operatori AMA raccolgono rifiuti a domicilio
Chiedevano soldi in cambio del ritiro a domicilio dei rifiuti presso le abitazioni dove si trovavano in quarantena persone positive al Coronavirus. Sono stati così denunciati per truffa alcuni soggetti che si spacciavano per operatori della società AMA di Roma che si occupa della raccolta differenziata nella Capitale. Approfittando della positività di alcuni cittadini, che quindi non potevano uscire dal domicilio neppure per esporre i contenitori dei rifiuti, i truffatori si offrivano di provvedere al ritiro in cambio di una somma di denaro. A nulla erano serviti gli appelli dell’AMA ai cittadini, invitandoli a diffidare perché la raccolta avviene gratuitamente; qualcuno si è fidato ed è scattata la denuncia per truffa.
Con un documento falso ha dormito gratis in molti alberghi
Faceva soggiorni da sogno senza mai saldare il conto degli alberghi dove dormiva. Si registrava presso gli alloggi turistici con un documento falso sul quale aveva incollato la foto del fratello e al momento di pagare il conto, se ne andava dicendo che aveva provveduto a pagare con bonifico bancario. E ricominciava in un’altra struttura. È stato così arrestato un uomo di La Spezia a marzo, dopo un’indagine che ha messo insieme le varie denunce arrivate dai gestori che si sono accorti di essere stati truffati.
Convegni e Seminari
Più sicuri insieme: campagna sicurezza per gli anziani
Si tratta di un convegno itinerante che è stato ospitato durante tutto il 2019 nelle Prefetture delle principali città italiane. Lo scopo è illustrare il disvalore del reato di truffa con particolare attenzione ad una tipologia di vittima, quella degli anziani, sempre più spesso coinvolti in episodi di raggiro a domicilio da falsi venditori. Addetti ai lavori hanno educato il pubblico su come riconoscere i truffatori e come utilizzare gli strumenti di difesa messi a disposizione dal legislatore.
Truffe e Reati Predatori: conoscerli per difendersi
Il Comune di Porto Sant’Elpidio in collaborazione con la Polizia di Stato mercoledì 11 settembre 2019 ha organizzato un incontro formativo sulle principali forme di truffe e reati predatori e sulle strategie della prevenzione. La Questura ha compiuto una analisi oggettiva dei dati dei reati predatori commessi con artifizi e raggiri: le truffe, permettendo di informare i cittadini sulle principali strategie usate dagli autori del reato.
La truffa affettiva corre online
Uno psicologo e un avvocato tra i relatori invitati al convegno di Busca su un tipo di truffa poco convenzionale, ossia la truffa che nasce da un rapporto sentimentale instaurato su siti di meeting online, creato ad arte per poter mettere le mani sul patrimonio della vittima che acconsente per via del legame affettivo che si è creato. Un fenomeno che mette in ginocchio le vittime dal punto di vista economico e psicologico, tanto da limitare i denuncianti ad appena il 10% del totale dei truffati per la vergogna di una condanna sociale.