Art. 640 ter cp - Frode informatica
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema (3).
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. (1)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. (2)
(1) Comma inserito dall’art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(2) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(3) Ultima parte del comma modificata dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.
Testi per l'approfondimento
Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Mantovani Ferrando, CEDAM, 2018
Trattato di Diritto penale – Cybercrime, Cadoppi Alberto, Canestrari Stefano, Manna Adelmo, Papa Michele, UTET, 2019
Cassazione penale, sez. II, sentenza 21 gennaio 2008, n. 3102