Art. 641 cp - Insolvenza fraudolenta

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.

L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

 

 

 

Testi per l'approfondimento

Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Mantovani Ferrando, CEDAM, 2018

Diritto penale Parte speciale II Delitti contro il patrimonio



Tribunale di Genova, sentenza 7 febbraio 2007 e Cassazione penale, sez. II, sentenza 15 maggio 2009, n. 20530