Art. 648 bis cp - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articolo così modificato dall’art. 3, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

 

Testi per l'approfondimento

Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Mantovani Ferrando, CEDAM, 2018

Diritto penale Parte speciale II Delitti contro il patrimonio

Trattato di Diritto penale – Cybercrime, Cadoppi Alberto, Canestrari Stefano, Manna Adelmo, Papa Michele, UTET, 2019

Trattato di Diritto penale Cybercrime 687445



Cassazione penale, sez. II, sentenza 27 giugno 2007, n. 21667, Cassazione penale, sez. II, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4800 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 7 maggio 2010, n. 17694