Art. 648 bis cp - Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo così modificato dall’art. 3, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.
Testi per l'approfondimento
Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Mantovani Ferrando, CEDAM, 2018
Cassazione penale, sez. II, sentenza 27 giugno 2007, n. 21667, Cassazione penale, sez. II, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4800 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 7 maggio 2010, n. 17694