Ricettazione - Articolo 648 Codice Penale
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). (1)
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
(1) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Testi per l'approfondimento
Carte di credito, bancomat e POS. Profili giuridici, operatività e tutele, Mario Petrulli, Halley Editrice, 2006
Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, Simone Faiella, Giuffrè, 2009
Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Mantovani Ferrando, CEDAM, 2018
La ricettazione. Una giurisprudenza in cammino, Livio Meo, Key Editore, 2015
Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative, Ranieri Razzante, Giuffrè, 2011
Profili penali del commercio elettronico, Francesco Buffa, Giuffrè, 2006
Corsi per l'approfondimento
Corso 231
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Cassazione penale 46637/2019: Estraneità del reo al delitto presupposto nel delitto di ricettazione
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorchè questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di prodotti con marchi contraffatti, in presenza di una confessione dell'imputato di aver concorso alla commissione del reato presupposto di contraffazione, confessione la cui credibilità non era stata messa in discussione dal giudice di merito che anzi l'aveva utilizzata per provare la sua responsabilità).
Cassazione penale 46652/2019: Attività di ricezione e utilizzo da parte di terzi di carte di credito
Risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all'art. 493-ter, primo comma, prima parte, cod. pen. il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento. (In motivazione la Corte ha precisato che l'autore della contraffazione, quando proceda anche all'utilizzo indebito del mezzo di pagamento, risponderà in concorso delle due autonome ipotesi di reato previste dall'art. 493-ter, primo comma, cod. pen.).
Cassazione penale 46419/2019: Termini di accertamento del reato presupposto nella ricettazione
Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Fattispecie relativa a ricettazione di munizioni da guerra).
Cassazione penale 40385/2019: Detenzione di prodotti media contraffatti senza attendibile indicazione della provenienza
In tema di delitti contro il patrimonio, integra il reato di ricettazione la detenzione di prodotti audio-video contraffatti in caso di omessa o non attendibile indicazione della provenienza delle cose ricevute. (Fattispecie di detenzione di 105 CD in assenza di rinvenimento di macchinari utili alla loro riproduzione).
In tema di commercio di prodotti con segni falsi, non integra il reato la condotta di chi pone in vendita prodotti nuovi e originali realizzati mediante l'uso, a fini non imitativi ma, piuttosto, parodistici ovvero artistici e descrittivi, di marchi noti e caratterizzati da immagini volte ad effettuarne una riproduzione ironica, inidonea a creare confusione con i prodotti protetti dai marchi tutelati.
Cassazione penale 34522/2019: Illecito ai fini della ricettazione l’acquisto o ricezione di moduli in bianco di assegni bancari
In tema di ricettazione, deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata.
Cassazione penale 25215/2019: Ricezione di supporti di programmi illecitamente riprodotti
Integra il reato di ricettazione la ricezione di supporti di programmi tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE, 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrilevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno s.i.a.e., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state rese lecite attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno. (Nella specie, la Corte ha evidenziato come i giudici di appello avessero desunto l'abusività della riproduzione non solo dall'assenza del predetto contrassegno, ma anche da altri elementi, quali il rilevante numero dei supporti, tale da avvalorarne la destinazione alla vendita, la presenza di copertine fotocopiate e l'assenza di documentazione comprovante la lecita provenienza dei beni).
Cassazione penale 21469/2019: Concorso con il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
Il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.
Cassazione penale 24941/2018: Versamento di assegni di provenienza illecita senza alterazione dei dati identificativi dell'istituto di emittenza
Configura un'ipotesi di ricettazione, e non di riciclaggio, la condotta di chi versi sul proprio conto corrente o libretto di deposito assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con le proprie, senza manomettere gli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente né i numeri di serie dei titoli, giacché, in tal caso, non risulta concretamente occultata l'origine illegale degli stessi.
Cassazione penale 10980/2018: Distinzione tra favoreggiamento reale e ricettazione
La distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice.
Cassazione penale 42866/2017: Particolare tenuità del fatto in tema di ricettazione
La "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res". (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva riconosciuto l'attenuante in questione con riferimento ad un assegno di importo pari a euro 2.340, omettendo di considerare il "modus operandi" dell'imputato).
Cassazione penale 23818/2017: Acquistare un oggetto con marchio falso al fine di profitto è ricettazione
Integra gli estremi del reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di trarne profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell'apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza.
Cassazione penale 14767/2017: L’ipotesi attenuata di ricettazione non sconta un’autonoma prescrizione
In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo.
Integra il reato di ricettazione la condotta di chi, senza aver concorso nel reato, acquista una macchina da gioco elettronico il cui sistema telematico sia stato alterato ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che ove lo stesso soggetto utilizzi successivamente la macchina, risponde anche del reato di frode informatica, posto che la condotta di alterazione del sistema telematico si realizza ogni volta che si attivi il meccanismo fraudolento da altri installato, così consentendo all'agente di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno).
Cassazione penale 53017/2016: Prova dell’elemento soggettivo nel delitto di ricettazione
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa).
Cassazione penale 46997/2016: Concorso di reati in capo all'associato con riferimento a beni prodotti da altri associati o da terzi
È configurabile il concorso fra il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. e quello di associazione per delinquere, quando la contestazione di ricettazione nei confronti dell'associato abbia ad oggetto beni di provenienza illecita che non sono il prodotto dell'associazione, bensì di altri associati o di terzi. (Fattispecie di ricettazione di prodotti con marchi da altri contraffatti, nella quale la Corte ha precisato che la clausola di riserva di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen. esclude la punibilità soltanto dei soggetti, partecipi o meno del sodalizio, che abbiano concorso nella contraffazione).
Delitto commesso mediante frode al patrimonio
Nel novero dei reati contro il patrimonio commessi mediante frode, la ricettazione è posta in essere da chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, con il fine di procurare un profitto per sé o per altri.
Peculiarità del delitto di ricettazione, è che il legislatore tende a punire in maniera autonoma le conseguenze di un altro reato, il cosiddetto reato presupposto.
A tutela del patrimonio dell’offeso
Oggetto di tutela della norma in esame è l'interesse patrimoniale della persona offesa. Assurto a bene giuridico direttamente tutelato dalla norma in commento vi è anche quello di riferimento del delitto presupposto.
Tale bipartizione concettuale corrisponde ad una scissione sul piano dottrinale: da un lato chi ritiene la ricettazione un reato plurioffensivo diretto a ledere il patrimonio e gli interessi della giustizia (Diritto penale, parte speciale, Mantovani, CEDAM); dall’altro chi sostiene che l’unico bene giuridico tutelato dalla norma sia il patrimonio della vittima (Corso di diritto penale, parte speciale, Fiandaca – Musco, CEDAM).
Reato comune a soggettività ristretta
Non esiste una categoria specifica individuata dal legislatore per la commissione del reato di ricettazione; tuttavia, ferma restando la natura di reato comune, si può definire come da nomenclatura dottrinale, un reato a c.d. soggettività ristretta.
Infatti, il soggetto attivo non deve aver concorso nel reato dal quale provengono illecitamente il denaro o le cose, quello che giuridicamente rileva come reato presupposto. Ciò non esclude un contatto tra il fornitore dei beni di provenienza delittuosa e il ricettatore (da qui può sorgere l’esigenza di rintracciare il delitto presupposto servendosi dell’iter punitivo della ricettazione)
La clausola di riserva che esclude la ricettazione, implica che il soggetto attivo per non essere autore materiale della ricettazione, debba essere l’autore del reato presupposto o un concorrente dello stesso.
Condotte vincolate equivalenti: ricettazione propria o intermediazione
La condotta che configura la ricettazione non può che essere quella descritta nell’articolo e dunque è rappresentata dall'acquisto, dalla ricezione o dall'occultamento di denaro o cose provenienti da delitto o dall'attività di intermediazione posta in essere a tal fine.
Sono condotte vincolate equivalenti, vale a dire che la ricettazione si attua attraverso due tipologie di condotta: la ricettazione vera e propria e la c.d. intermediazione nella ricettazione.
Per mezzo di quale altro reato siano venute a consistenza le cose provenienti da attività illecita, non deve essere necessariamente oggetto di accertamento, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo: secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis Cass. n. 26308/2010), la provenienza delittuosa del bene deve desumersi dalla natura del bene stesso e l'autore dello stesso non è necessario che sia noto.
Oggetto materiale è il denaro o cose di provenienza illecita, comprendenti il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto.
Il momento consumativo della ricettazione, considerata reato istantaneo ad effetti permanenti, va individuato nella realizzazione di una delle condotte, già a partire dall'accordo circa l'acquisto anche se non vi sarà futura consegna del bene.
Quando la condotta si realizza nell’intromissione nella ricettazione, il reato si perfeziona con il compimento del primo atto di mediazione, non essendo necessario arrivare a concludere l’accordo.
Le Sezioni Unite sul dolo eventuale
Il dolo richiesto per la fattispecie in oggetto è il dolo specifico, rappresentato dalla finalità di procurare a sé o ad altri un profitto.
Recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione (12433/2009) hanno affermato la ricorrenza anche del dolo eventuale nella ricettazione, consistente nella consapevolezza da parte dell’agente, della concreta possibilità della provenienza illecita della cosa.
Rapporto tra attenuante generica specifica e comune
Una circostanza attenuante specifica è contenuta nel secondo comma, per effetto del quale la pena è ridotta qualora il fatto sia di particolare tenuità.
Il fatto deve però essere complessivamente valutato e non solo con riferimento al danno patrimoniale subito dalla persona offesa dal reato. Quindi, più con riferimento ai criteri dell’art. 133 c.p. che a quelli della attenuante comune contemplata dall’articolo 62 n. 4 c.p., che può essere computata nel medesimo giudizio senza essere assorbita dall’attenuante speciale del secondo comma dell’art. 648 c.p., a condizione che la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
Se però ricorrono le ipotesi in cui il denaro o le cose provengono da rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, c.p., di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, c.p. o di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis, la pena è aggravata.
Favoreggiamento reale e ricettazione
Dal favoreggiamento reale, previsto e punito dall’articolo 379 c.p., la ricettazione si distingue perché in essa manca il quid pluris costitutivo dell'esclusivo interesse dell'autore del reato principale, mentre rispetto a chi compie l'incauto acquisto di cui all’articolo 712 c.p., il profilo del ricettatore si differenzia per l’elemento psicologico che nel primo caso è sorretto dalla colpa.
Cronaca
Vittorio Sgarbi tra gli indagati per ricettazione di opere d’arte
Risalgono al 2018 le vicende che vedono alcune opere d’arte al centro di un traffico indagato dai Carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale per associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione e commercializzazione di opere d’arte contraffatte. In tutto 23 le persone indagate perché avevano messo in commercio opere d’arte complete di fraudolente certificazioni di autenticità. Tra gli indagati il critico d’arte Vittorio Sgarbi.
Sette anelli d’oro mentre guida lo scooter: indagato per ricettazione
Durante un normale controllo di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 gli agenti hanno fermato un uomo in sella ad uno scooter, insospettiti dal fatto che indossasse ben 7 anelli in oro. Oltre ai preziosi, gli agenti hanno rinvenuto addosso all’uomo anche contanti per 350 euro e 2 smartphone. Il non aver saputo giustificare la provenienza dei beni è costato al casertano una denuncia per ricettazione e inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020 oltre a varie sanzioni per violazione del Codice della Strada.
Trafficano opere d’arte della chiesetta: ricettazione
Un antiquario residente in provincia di Pavia è stato denunciato nel 2019 per il reato di ricettazione dopo che i militari del nucleo Tutela patrimonio culturale hanno recuperato diverse opere di arte sacra preziose rubate in una piccola chiesetta di campagna. L’antiquario approfittava della mancanza di sorveglianza per trafugare nottetempo le opere e rivenderle ai collezionisti del mercato nero di oggetti d’arte.
Ricettazione per l’inserzionista di Facebook
Un annuncio su Facebook, con il quale si mette in vendita una motozappa, apparentemente è qualcosa di usuale, Solo che quel bene, di un certo valore economico, era stato rubato da pochi giorni al proprietario che, strana la vita a volte, è riuscito ad intercettare l’annuncio su Facebook. L’inserzionista è stato denunciato per ricettazione, non essendo lui l’autore materiale del furto, grazie alla collaborazione del legittimo proprietario che si è finto interessato all’acquisto sotto falso nome ed ha imbastito una trattiva per il recupero del bene.
Si improvvisa detective per recuperare l’IPhone
È successo a Fabriano lo scorso marzo 2020, quando dopo essere stata derubata del prezioso smartphone una ragazza marchigiana ha deciso di improvvisarsi detective. Ha chiesto l’aiuto dei Carabinieri dicendo loro che in discoteca le avevano rubato il telefono. Grazie ad un’applicazione che consente di localizzare l’oggetto, i Carabinieri sono riusciti ad individuare il maltolto e a denunciare per ricettazione il ragazzo al quale, dopo una perquisizione, era stato ritrovato in tasca.
Convegni e Seminari
Una battaglia doverosa. La difesa del patrimonio mobile privato
All’interno del convegno promosso dalla Associazione Dimore Storiche Italiane, Sezione Lazio, vi è stato l’intervento sulla “Problematica dell'acquisto in buona fede di opere d'arte illecitamente sottratte ai proprietari” nella quale si è affrontato il fenomeno della ricettazione di opere d’arte trafugate e rimesse in circolazione, utilizzando i dati forniti dal Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico e dagli osservatori di Dottrina e Giurisprudenza.
I delitti di ricettazione e riciclaggio
L’Università degli studi di Brescia, presso la Facoltà di Giurisprudenza, nell'ambito delle lezioni del corso di Diritto penale II, il 9 novembre 2017 ha organizzato un seminario di approfondimento tenuto dal dott. Carlo Nocerino, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Brescia, dal titolo "I delitti di ricettazione e riciclaggio".