Art. 652 cp - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (1). Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000 (2). (1) Comma così modificato ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall’art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative, previste dal presente comma, alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, vedi l’art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 8/2016. (2) Comma così modificato ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall’art. 2, comma 3, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative, previste dal presente comma, alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, vedi l’art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 8/2016.