Art. 657 cp - Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata

Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in un luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. Articolo abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205.




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