Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.
Cassazione penale, sez. I, sentenza 5 novembre 2007, n. 40502, Cassazione penale, sez. I, sentenza 7 gennaio 2008, n. 246 e Cassazione penale, sez. I, sentenza 25 settembre 2008, n. 36737