Art. 661 cp - Abuso della credulità popolare

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (1). (1) Comma così modificato ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative, previste dal presente comma, alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, vedi l’art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 8/2016.