Art. 668 cp - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (1). Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorità (2). Se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 (3). Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266. (1) Comma così modificato ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall’art. 2, comma 5, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative, previste dal presente comma, alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, vedi l’art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 8/2016. (2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative, previste dal presente comma, alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, vedi l’art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 8/2016. (3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 5, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative, previste dal presente comma, alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, vedi l’art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 8/2016.