Art. 69 cp - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. (1) (3) (4) (2)

(1) Comma così sostituito dall’art. 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

(2) Il comma che recitava: “In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 63, valutata per ultima la recidiva.” è stato abrogato dall'art. 7 del D.L. n. 99/1074.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 105 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 2, sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4 del presente provvedimento.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 106 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4 del presente provvedimento.



Corte costituzionale 257/2008: inammissibile la questione di legittimità sulla recidiva reiterata

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, vieta di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante della recidiva reiterata. I rimettenti muovono dal presupposto che, a seguito della legge n. 251 del 2005, l'aumento di pena per la recidiva reiterata sia divenuto obbligatorio: tale lettura, tuttavia, non è l'unica possibile, posto che non solo si può ritenere che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente nei casi di cui all'art. 99, quinto comma, c.p., ossia se concerne uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. (e nessuno dei rimettenti risulta procedere per uno di tali delitti), ma altresì, è possibile sostenere, nei limiti in cui si escluda l'obbligatorietà, che il giudice debba effettuare il giudizio di bilanciamento solo quando ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea a determinare, di per sé, un aumento di pena. Corte costituzionale, sentenza n. 257 del 10 luglio 2008. 




Leggi altri articoli in: Titolo III - Del reato (artt. 39-84)
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