Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all'autorità quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila. Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.