Art. 715 cp - Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente

Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila. Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente. Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 13 maggio 1978, n. 180.




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