Art. 726 cp - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Articolo modificato ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205 e, successivamente, così sostituito dall’art. 2, comma 6, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative, previste dal presente articolo, alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, vedi l’art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 8/2016.
Leggi altri articoli in: Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia (art 650-730)