Art. 73 cp - Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo. (1)

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

(1) La Corte costituzionale con sentenza n. 168 del 28 aprile 1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui, in caso di concorso tra più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena dellla reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell'ergastolo.



Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 5 giugno 2008, n. 22643




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